Skip to content

Corte dei conti: Utilizzo avanzo libero per finanziare spesa corrente per il mantenimento di minori in strutture protette

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – con deliberazione n. 155/2024, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 al fine di far fronte alle spese di collocamento di alcuni minori presso comunità protette, oneri da qualificarsi – secondo la prospettazione accolta nel quesito – alla categoria delle spese correnti a carattere non permanente di cui all’art. 187, comma 2, lett. d) del TUEL, ha evidenziato che l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, possa destinare al finanziamento di spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette, aventi carattere non permanente, la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione definitivamente accertato, nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge.

L’art. 187 TUEL e il principio contabile applicato limitano la discrezionalità dell’amministrazione nell’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, fissando un vincolo nel fine e un tassativo ordine di priorità al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi, rispondente alla finalità di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente

La Sezione ha osservato che le finalità elencate dalla norma risultano accomunate dai connotati della estemporaneità e dell’assenza di continuità nel tempo; in taluni casi le spese in questione nascono dalla gestione di fatto (come i debiti fuori bilancio, di cui alla lettera a), o da situazioni che presentano carattere di urgenza (come nel caso del finanziamento di investimenti che non possono subire interruzioni, ai sensi della lettera c). Proprio per tale ragione, il legislatore ha ritenuto coerente che la copertura di siffatte voci di spesa
possa essere garantita mediante l’utilizzo dell’avanzo disponibile dell’esercizio precedente, risorsa parimenti connotata da aleatorietà e mancanza di certezza anche nel quantum fino al momento dell’approvazione del relativo rendiconto.

Con riferimento alla spesa per prestazioni sociali, la stessa, esaurendo la propria utilità nell’esercizio finanziario nel corso del quale è sostenuta, ha natura di spesa corrente. La titolarità della funzione amministrativa del servizio sociale e il protrarsi nel tempo del collocamento presso la struttura protetta non sono, comunque, di per sé, elementi sufficienti ad attribuire alle spese in questione il carattere della certezza che consentirebbe di qualificarle come spese permanenti; ciò in ragione dell’aleatorietà che lo sviluppo del percorso assistenziale della singola persona può subire. La spesa da ricovero di un singolo minore non costituisce certamente una spesa “a regime”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION