Il riconoscimento massivo e tardivo di debiti fuori bilancio viola i principi di sana e corretta gestione finanziaria. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 45/2021, a seguito dell’esame del rendiconto di gestione di un Comune. Nel caso di specie, è emerso che l’ente abbia riconosciuto, nell’anno 2017, n. 212 posizioni debitorie emerse negli esercizi 2001-2016, mentre nel 2018 sono stati riconosciuti n. 17 posizioni debitorie emerse negli esercizi 2015-2017. La Sezione ha ribadito che «i principi di sana e corretta gestione finanziaria impongono di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo da non pregiudicare l’attendibilità delle risultanze di gestione e l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’ente. Infatti, nel regolamentare il procedimento di riconoscimento, l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, che tale adempimento debba trovare attuazione almeno in occasione dell’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche stabilite dal regolamento di contabilità. In questa prospettiva, il riferimento, ad opera dell’art. 194 co. 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come una corretta applicazione dell’istituto, in presenza dei presupposti di legge, debba consentire di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell’esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell’equilibrio della gestione finanziaria. Inoltre, la tempestività della segnalazione dell’insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l’insorgere di ulteriori passività a carico dell’ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia (Sezione regionale controllo Veneto, n. 130/2019/PRSE)» (Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2021/PRSE). Inoltre, il ritardo nel riconoscimento, con rinvio a esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Privo di valenza giustificatrice appare il riferimento al fatto che, nonostante il tardivo riconoscimento e pagamento dei debiti, i creditori non abbiano richiesto somme aggiuntive; si tratta di circostanza che solo in via puramente casuale ha impedito che il bilancio comunale fosse gravato da ulteriori oneri.