La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 90/2023, nel rispondere ad una richiesta di parere di un Ente, fornisce una ricostruzione del quadro normativo in materia di conti giudiziali e di giudizio di conto, alla luce delle pronunce emesse dalla recente giurisprudenza di legittimità e contabile, nonché dei principi contabili applicati, con particolare riferimento alla resa del conto dell’agente contabile consegnatario di azioni.
Il consegnatario di azioni deve rendere annualmente il conto della propria gestione compilando il modello 22 previsto dal D.P.R. n. 194 del 1996 denominato “Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane”. Il giudizio di conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni “non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (ex art. 28, u.c. del R.D. n. 827 del 1924 – Regolamento generale di contabilità dello Stato), anche nella considerazione che sovente le pubbliche amministrazioni sono proprietarie di partecipazioni in soggetti privati c.d. non materializzate.
In relazione al soggetto tenuto alla resa del conto la giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato che “per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 D.Lgs. n. 175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”( Sez. Giurs. Toscana, sent./ord. n. 127 del 2020). Il conto deve essere presentato dal soggetto incaricato (contabile di diritto) dall’Ente, auspicabilmente con atto di carattere generale con l’indicazione del termine di durata e di cessazione (Sez. Giur. Umbria, sent. n. 86/1999), di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero comunque dal soggetto che in concreto abbia esercitato le funzioni in questione (contabile di fatto). Il conto va sottoscritto dall’agente contabile ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, il quale attesta la corrispondenza con le scritture contabili dell’ente locale e la esaustività e regolarità della documentazione giustificativa” (Sez. Giurs. Veneto, sent.n. 99 del 2019).
Secondo ormai pacifica giurisprudenza, occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (Sez. Giurs. Veneto, sent. n. 62/2012 e n. 99/2019). Se per strumenti finanziari non partecipativi il consegnatario sembra poter coincidere con il depositario materiale dei titoli stessi, nel caso di titoli partecipativi il consegnatario non può che corrispondere con il soggetto che gestisce la partecipazione , ovvero colui che ha la delega dell’Ente per l’esercizio dei diritti di socio”.
Nel redigere il conto, tramite la compilazione del modello 22, l’agente consegnatario deve elencare i titoli delle partecipazioni dell’ente locale esponendone la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, indicando nella sezione “Motivi delle variazioni” le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, e ciò sia nel caso in cui i titoli abbiano natura documentale, che nel caso si tratti di titoli dematerializzati. Secondo la “visione tradizionale”, il conto giudiziale reso dal consegnatario di azioni espone la consistenza delle partecipazioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, in quantità e al valore che, in assenza di specificazioni, si è ritenuto essere quello nominale; nella sezione “Motivi delle variazioni” sono indicate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, riferite ad eventuali nuove acquisizioni o cessioni di partecipazioni.
Viceversa, il più recente orientamento giurisprudenziale supera il criterio del valore nominale delle azioni da riportare nella modello 22. Si è al riguardo, affermato, infatti, che “dare atto delle variazioni dei titoli necessariamente implica riconoscere la figura dell’agente contabile nel soggetto in grado di dare conto degli atti gestionali che dette variazioni hanno determinato, che porta ad individuare tale soggetto nell’organo o ufficio preposto alla gestione del servizio e al concreto esercizio nelle assemblee societarie del diritto di voto e degli altri diritti e facoltà di partecipazione societaria”.
Viene dunque a prevalere l’aspetto della disponibilità giuridica delle azioni, più che l’aspetto della disponibilità materiale e affermata, dunque, la figura dell’agente contabile consegnatario di azioni nel soggetto che gestisce la partecipazione societaria ovvero nel soggetto che per delega dell’Ente, esercita i diritti di socio. Ciò viepiù nell’attuale ordinamento del diritto societario il quale, a far data dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, si basa sulla dematerializzazione dei titoli (v. Sez. Giurisd. Molise, sent. n. 53 /2018). Circa, infine, il valore da indicare nel suddetto modello 22, questo Collegio richiama il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del D.Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, IV c., del codice civile.
Si ricordano, anche, i principi in materia di bilancio consolidato, i quali prevedono, in ordine alla data di riferimento del bilancio della partecipata, il principio che “Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. E’, tuttavia, accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea”. La giurisprudenza contabile in materia ha, sul punto, precisato che la disciplina che regolamenta la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, ha la finalità di consentire di prendere in considerazione nel bilancio del soggetto partecipante, le quote di utili o di perdite e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. Con l’effetto che il valore originario della partecipazione viene sistematicamente rettificato per evidenziare i risultati della gestione della partecipata: l’applicazione di tale metodo, coerente con il D.Lgs. n. 118 del 2011, consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’Ente (Sez. giursdiz. Piemonte, ord. n. 21 e 22 /2022).
La redazione PERK SOLUTION