La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 118/2021, ha fornito chiarimenti ad una richiesta di parere di un Ente Provincia in merito alla possibilità di non considerare la spesa di personale coperta da appositi finanziamenti (nel caso di specie di provenienza regionale) nell’ambito del calcolo riguardante la determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, del bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 845, L. n. 205/2017, ma anche relativo alla facoltà della Provincia di provvedere all’avvio di procedure di assunzione al fine di sopperire alle carenze di organico del relativo personale.
La Sezione, compiuta una analisi dell’evoluzione normativa concernente il regime giuridico delle province, con particolare riferimento ai limiti assunzionali, ha evidenziato come la richiesta esclusione debba essere consentita. In caso contrario, invero, si lederebbe l’autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia, incidendosi inevitabilmente sulla capacità dell’Ente di acquisire risorse umane, essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali e finanziate effettivamente dalla Provincia stessa. Si evidenzia, altresì, che tale incisione si realizzerebbe in presenza di una operazione di fatto neutrale, dal momento che, anche se figurativamente la spesa appare in capo alla Provincia, in realtà essa è diretta a garantire l’assolvimento di una funzione a lei confermata o delegata e, per questo motivo, sostenuta dalla Regione; pertanto, non rimane a carico dell’Ente e non dovrebbe, per questo motivo, intaccare i limiti assunzionali dello stesso.
Il comma 844 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto che (ferma la previsione relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, (…) le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. A fronte di ciò, si evince come la capacità assunzionale sia correlata a piani di assetti organizzativi che devono garantire un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali e, quindi, la spesa rilevante in materia è quella che attiene proprio alle funzioni fondamentali demandate alle province dalla stessa legge n. 56. Tutto ciò si realizza se, parimenti, al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, saranno sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dalla Regione alla Provincia in relazione alla funzione confermata/delegata/assegnata in virtù della legislazione regionale.
Infine, in merito alla facoltà di avviare le procedure di assunzione, si sottolinea che, cessato il personale, sarà la Regione, in quanto titolare della funzione, a dovere assumere le necessarie decisioni.
Autore: La redazione PERK SOLUTION