La Corte dei conti, Sez. Liguria, con due delibere fotocopia, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.
Nello specifico i due comuni istanti hanno chiesto alla Sezione:
- se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell’integrale copertura delle stesse in considerazione dell’incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori “bollettati”, e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
- se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l’imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall’applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.
La Sezione rileva come la corresponsione della componente perequativa che, a differenza del TEFA, non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella delibera ARERA n.386/23, caratterizzi l’oggetto di un rapporto obbligatorio il quale, secondo le ordinarie regole civilistiche, implica la relazione tra due soggetti, di cui uno, il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA e l’altro, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell’utenza. L’adempimento dell’obbligazione resta in capo al soggetto passivo, titolare dell’utenza, che tuttavia, secondo uno schema semplificatorio, estingue la predetta obbligazione con il pagamento al Comune della TARI presuntiva o puntuale, corrispondendo un importo maggiorato dalla componente perequativa.
In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.
Le componenti perequative presentano analogie con la TEFA contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.
Ad avviso del Collegio, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA, anche per le componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.
Infine, richiamando una nota del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, la Corte afferma che queste entrate, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro.
La redazione PERK SOLUTION