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Corte dei conti: I proventi da sanzioni CDS non possono finanziare il contrasto alle occupazioni abusive

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 2/2024, ha escluso la possibilità di finanziare il contrasto alle occupazioni abusive con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208, comma 4 e 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Dalla lettura dell’art. 208, con specifico riferimento ai commi 4 e 5 bis, emerge come il bene primario che si intende tutelare con l’utilizzo dei proventi in esame sia rappresentato dal miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale nelle molteplici forme individuate dall’art. 208. In particolare, la lettera c) del comma 4, a cui rinvia il comma 5 bis), individua all’inizio del periodo, in modo espresso, la finalità perseguita mediante l’utilizzo dei proventi: “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale”.

Di contro, il D.M. del 5 agosto 2008 del Ministro degli Interni, richiamato dall’Ente a supporto di una soluzione favorevole al quesito posto, definisce il concetto di sicurezza urbana con riferimento all’art. 54 del TUEL il quale individua le funzioni dei sindaci, quali ufficiali del Governo. Nello specifico, il comma 4 dispone che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; ed il comma 4-bis evidenzia come i “provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 …….. concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”. Per la Sezione risulta evidente che trattasi di finalità che non hanno alcuna diretta connessione con la sicurezza e la circolazione stradale.

 

La redazione PERK SOLUTION

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