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Corte dei conti, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 58/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità  per l’Ente di contrarre mutuo nell’anno 2021 – essendo stato verificato ex ante dalla Ragioneria Generale dello Stato il pareggio di cui all’art. 9 L.243/2020 a livello di comparto per il biennio 2020/2021, preso atto che la circolare specifica che l’Ente territoriale non deve rispettare il vincolo di cui al medesimo articolo ma deve esclusivamente rispettare gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011 così come previsto dall’art. 1 c. 821 L. 145/2018 – ritiene che il quesito formulato dal comune vada risolto secondo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/2019 secondo cui: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.  Per la Sezione, la circolare, richiamata nella richiesta di parere, adottata dal Ministero dell’economia e delle finanze al fine di fornire “chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali”, essendo un atto privo di rilievo normativo e a carattere
interno, con il quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito la propria interpretazione delle norme di riferimento, non incide sul quadro normativo analizzato dalle Sezioni riunite per la formulazione del principio di diritto richiamato.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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