La Corte dei conti, Sez. Molise, con la deliberazione n. 35/2021, si è pronunciata in merito al quesito se gli articoli 191, commi 1 e 4, e 194, comma 1, lett. e), del TUEL siano applicabili anche agli incarichi di patrocinio in giudizio ovvero se tale conclusione sia da escludere per la non determinabilità a priori del compenso.
Svolta una puntuale ricostruzione delle regole in materia di costituzione del rapporto contrattuale e di impegno della spesa, in generale e in relazione agi incarichi di patrocinio, è stato evidenziato che le modalità di conclusione del contratto di patrocinio integrano una disciplina speciale rispetto ai contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, sia (di regola) con riferimento ai soggetti legittimati alla sottoscrizione che in relazione ai requisiti di forma. Infatti, il contratto di patrocino può ritenersi concluso anche per effetto del conferimento della procura ad litem accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale mediante la sottoscrizione dell’atto difensivo, prospettandosi una peculiare fattispecie negoziale idonea a soddisfare l’obbligo di forma scritta ad substantiam e ad escludere la ricorrenza di un’ipotesi di nullità sotto il profilo in esame.
Tuttavia, al fine di scongiurare la non consentita disapplicazione delle regole gius-contabili, è sempre necessario che il conferimento dell’incarico sia accompagnato o seguito da un accordo avente ad oggetto l’importo del compenso (come oggi previ-sto dall’art. 13, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) muovendo dall’obbligo di preventivo più volte richiamato dalle disposizioni di legge. Tale pattuizione, infatti, costituisce il presupposto cui l’ordinamento subordina la registra-zione dell’impegno di spesa e non può, dunque, mai essere pretermessa. Ovviamente, la riconosciuta validità – anche in assenza di contestuale accordo sul compenso – del contratto di patrocinio non costituisce ostacolo giuridico alla prospettazione del-la necessità che l’accordo sia tempestivamente esteso alla disciplina della principale prestazione cui è tenuto l’ente che ha conferito l’incarico.
Gli incarichi legali restano invece assoggettati alle regole contabili cui l’articolo 191, comma 1, del TUEL subordina l’effettuazione della spesa degli enti locali, in ragione della sussistenza di argomenti sia letterali che sistematici. Ad essi si estende, altresì, l’onere di comunicare le informazioni relative all’impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la facoltà per il terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al momento della comunicazione dei dati.
Conseguentemente, trovano applicazione l’articolo 191, comma 4, e 194, comma 1, lett. e), del TUEL, spettando all’Ente il compito di quantificare del compenso nell’ambito della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, conforme-mente alle regole generali e ai parametri previsti dai regolamenti di cui ai vigenti decreti ministeriali.
Corte dei conti, disciplina contabile degli incarichi legali
- Pubblicato il
- Categoria: Contabilità
- Tag: Incarichi legali