In tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, non risulta di per sé decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere. È invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Spetterà al Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi previsti dall’art. 208, commi 4, lett. b) e c), e 5-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. È quanto previsto dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 85 del 25.06.2020.