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Corte dei conti: Corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 40/2024, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l’esercizio 2022 di un Comune,  con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, ha ricordato che, in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Se l’ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata,” l’Ente beneficiario accerta l’entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore”. In questo caso, “l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa”.

Quanto rappresentato altro non è che l’espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

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