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Corte dei conti, compatibile l’erogazione dei servizi per assistenza disabili con il provvedimento di blocco della spesa

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 235/2021, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune (interessato dal blocco della spesa disposto dalla Corte che ha accertato il perdurare della situazione finanziaria e della sofferenza di cassa ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL), ritiene, in termini generali, che l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi sia compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL. Sarà tuttavia cura dell’Ente valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio.
La Sezione ricorda che la Corte costituzionale ha più volte affermato che “Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”. Nella stessa sentenza è stato, altresì, puntualizzato che “La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità…”. Anche le pronunce del Consiglio di Stato sono pervenuti alla conclusione che “il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità a ricondotto il servizio a favore della persona disabile”.
È stato altresì evidenziato che la fruizione dei servizi garantiti dalla legge n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo per la persona disabile, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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