La Corte dei conti, Sezione per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 58/2021, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare la corretta modalità di calcolo dell’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 82 del TUEL, in applicazione del DM 119/2000 e del criterio previsto dall’art. 156 del TUEL, ha chiarito che l’art. 156 costituisce il costante riferimento per gli Enti ai fini della determinazione delle misure dell’indennità di funzione per gli amministratori locali. La stessa può essere incrementata, a seguito di aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, ovvero essere diminuita, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data e con le medesime modalità, con conseguente declassamento demografico dell’Ente. L’eventuale attribuzione da parte dell’Ente locale dell’indennità di funzione agli amministratori locali di cui all’ art. 82, prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all’art. 156, non può che avere natura di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell’esatta quantificazione dell’importo la correlazione con il dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat.