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Corte dei conti, accantonamento indennità di fine mandato

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con Deliberazione n. 27 del 10.03.2021, pronunciandosi nei confronti del Comune, ha accertato la violazione dei principi contabili disciplinanti la contabilizzazione dell’indennità di fine mandato e il mancato accantonamento, in violazione dei principi contabili, del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto consuntivo degli esercizi 2017 e 2018. Circa l’accantonamento e l’appostazione in bilancio dell’indennità di fine mandato, la Sezione ritiene non corretto l’operato del Comune che ha accantonato l’indennità di fine mandato del Sindaco in conto residui. Tale modalità di contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili in quanto l’indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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