La Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2023, n. 224 – nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell’art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio – ha dichiarato incostituzionali i commi 1 e 2 dell’art. 43 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 là dove non prevedono rispettivamente che: a) l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del TUEL, deve avvenire solo a titolo di cassa; b) è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.
I commi 1 e 2 dell’articolo 43, modificando le disposizioni previste dal T.U.E.L., recano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. “predissesto”, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. La disposizione consente un utilizzo del fondo, oltre che per cassa, anche per competenza, come vero e proprio mezzo di copertura della spesa necessaria a far fronte ai debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio.
Secondo la Sezione remittente le disposizioni censurate determinano una violazione del principio della necessaria copertura che, a sua volta, comporta la violazione del principio dell’equilibrio di bilancio, di cui agli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posto che copertura ed equilibrio costituirebbero «due “facce della stessa medaglia”». Il principio dell’equilibrio di bilancio sarebbe violato perché l’impiego delle risorse del fondo di rotazione senza apposizione di un vincolo sulle risorse aggiuntive produrrebbe un’illegittima disponibilità patrimoniale, «pari al capitale finanziario incassato e alla correlata riduzione delle passività pregresse», consentendo di aumentare la spesa corrente, senza preservare il patrimonio dell’ente. Al contempo, la mancata sterilizzazione delle risorse ancora da restituire impedirebbe l’attivazione dei meccanismi di correzione finalizzati ad assicurare risorse compatibili con la natura del debito.
I giudici costituzionali rilevano come l’anticipazione non debba rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Le risorse ottenute dal fondo di rotazione devono, quindi, essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità, perché altrimenti costituirebbero una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa.
La redazione PERK SOLUTION