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Correttezza e tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella BDAP

La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico, trova fondamento normativo nell’articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009, a mente del quale “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze…i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 118 del 2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono, tra le altre cose, le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, effettivamente emanato come D.M. MEF del 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP, ovverosia:

  • il bilancio di previsione e le relative variazioni,
  • il rendiconto della gestione,
  • il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati,
  • il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
  • i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef citato). Come recentemente rimarcato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, tali flussi informativi non costituiscono meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Ciò posto, con riguardo alle discrasie di dati inseriti nei prospetti estratti dalla BDAP si rende necessario che l’Ente operi senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall’Organo consiliare. Tale soluzione si impone non certo alla luce di un’opinione dell’organo di controllo, quanto di un preciso obbligo normativo sulla base delle disposizioni sopra citate. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 88/2020/PRSE, a seguito dell’esame della relazione redatta, dall’organo di revisione dei conti del Comune, in riferimento al Rendiconto 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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