Approvato l’emendamento in Commissione Bilancio della Camera, in fase di conversione del DL n. 34/2020, che sospende il termine di impugnazione previsto dall’art. 243-quater, comma 5 del TUEL. In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 114 bis si dispone che il termine di 30 giorni di impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19 (31 luglio), decorre dal 1° gennaio 2021. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese.
Viene previsto altresì che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater TUEL, sarà effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarderà l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell’art. 243-quater, ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.