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Conversione DL Milleproroghe: Disapplicazione delle sanzioni per enti locali inadempienti agli obblighi di certificazione Covid

Il comma 22-ter dell’articolo 1 del DDL n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, dispone la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall’anno 2023 per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

La disposizione è volta ad evitare l’applicazione, a partire dall’anno 2023, delle sanzioni previste nei confronti degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali che non abbiano trasmesso al MEF, entro i termini perentori previsti dalla normativa vigente, le  certificazioni attestanti la effettiva perdita di gettito e l’andamento delle spese relative agli anni 2020 e 2021 dovuta all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. A tal fine, agli enti risultati inadempienti è richiesta la trasmissione delle predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

I termini perentori disattesi dagli enti locali, cui si riferisce il comma in esame, sono quelli fissati:

  • al 31 maggio 2022 dal comma 827 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, per le certificazioni finalizzate ad attestare la effettiva perdita di gettito e
    l’andamento delle spese dell’anno 2021 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° aprile 2021, n. 59033);
  • al 31 maggio 202147 dal comma 2 dell’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, per le certificazioni dell’anno 2020 (cfr. decreto Ministero  dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

In entrambi i casi, la normativa vigente collega al mancato o tardivo invio della certificazione rispetto ai predetti termini perentori – previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 (31 maggio 2021) e dalla legge di bilancio 2021 (31 maggio 2022) – una sanzione di carattere finanziario a carico dell’ente inadempiente, consistente in una riduzione dei trasferimenti statali ad essi assegnati in tre annualità a partire dall’anno 2023 (ai sensi del comma 828 della legge n. 178/2020 e del comma 3 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma 2-ter48 , del D.L. n. 121/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

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