In sede di conversione in legge del DL n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato approvato l’emendamento che assegna al responsabile del servizio finanziario, in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (alle. a/2) – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La norma è analoga a quella contenuta nell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 con riferimento alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di rettifica rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Si rammenta che il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione da parte del consiglio dell’ente locale è ordinariamente fissato dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Tra gli emendamenti approvati non figura la proroga del termine di approvazione dei rendiconti 2021 al 31 maggio 2022.
Autore: La redazione PERK SOLUTION