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Controlli interni, necessario un criterio di campionamento esaustivo

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 192/2020/VSGC, all’esito dell’attività istruttoria condotta sui referti annuali di funzionamento dei controlli interni per gli anni 2017 e 2018 di un Comune, ha fornito spunti di valutazione sull’adeguatezza ed efficacia del sistema per introdurre gli opportuni correttivi e promuoverne il miglior funzionamento. Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche.
Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, il sistema dei controlli interni, rinnovato dall’art.3 del d.l.n.174/2012, è stato maggiormente focalizzato su un percorso di conservazione degli equilibri, assicurando, nel contempo, l’economicità della gestione e la qualità dei servizi, oltre a riproporre i tradizionali canoni di efficacia e di efficienza. In tale ottica i controlli di gestione e strategici sono stati integrati con il controllo costante sugli equilibri finanziari, oltre che degli organismi partecipati. Inoltre, viene introdotto il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la customer satisfaction. Ne risulta una complessa rete di controlli interni, che sostanzialmente mira a verificare se l’assetto amministrativo dell’ente sia in grado di perseguire gli obiettivi gestionali e attuare le misure correttive necessarie a sanare le criticità evidenziate. Il nuovo assetto dei controlli interni, introdotto con la riforma del 2012, pur non discostandosi dal modello di controllo collaborativo, ricorre ad “inedite” misure sanzionatorie dei comportamenti degli amministratori. Il controllo interno anche dopo le anzidette modifiche conserva come esito principale l’applicazione delle misure correttive rimesse alle decisioni dello stesso ente, che si accompagnano come logica conseguenza agli esiti di verifica dei risultati negativa, in relazione agli scopi e alle intenzioni, nonché in rapporto ai parametri di sana gestione (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n. 23/SEZ/AUT/2019).
Nel caso di specie, la Sezione, pur accertando la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli ha segnalato, tra l’altro, la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre ad esame. Coerentemente con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/2014, i giudici ribadiscono la necessità di adozione di tecniche di campionamento statistiche maggiormente sofisticate, in quanto ciò consentirebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.
Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non rappresenta un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.
Rispetto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione ha invece puntualizzato che l’attività debba concretizzarsi in un monitoraggio costante delle dinamiche della gestione finanziaria, sotto il profilo della competenza, della cassa e dei residui e che le risultanze di tale controllo dovrebbero essere veicolate nei confronti degli organi di vertice con frequenza infra-annuale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION