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Contribuzione del comune al canone di locazione a favore delle forze armate

La possibilità per i Comuni di contribuire alle spese per la locazione di immobili privati adibiti a caserme di Forze dell’ordine nei limiti del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate, prevista dal comma 4-bis dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012, come introdotto dall’art. 1, comma 500, della legge n. 208/2015, è da intendersi riferita ad un mero concorso pro quota, e non anche alla possibile assunzione integrale dell’onere in argomento. Ciò anche in considerazione dell’etimologia del termine ‘contribuire’ che deriva dal latino con-tribùere, quindi “dare insieme”. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 161/2020. Analogamente a quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 151/2017, i giudici calabresi hanno ribadito che la legge parla di ‘contribuzione’ da parte del comune e non di accollo integrale in capo a sé del canone di locazione; il che lascia intendere che il concorso all’onere da parte del comune debba essere parziale e non integrale. inoltre, la circostanza che, essendo la sicurezza pubblica materia intestata in via esclusiva allo Stato, la disposizione di cui all’ art. 1, comma 500, dev’essere considerata di stretta interpretazione, poiché introduce una possibilità derogatoria rispetto al riparto di funzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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