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Contributo incremento indennità di funzione: Certificazione utilizzo entro il 16 febbraio 2023

Con comunicato del 9 gennaio, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo per le indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali, di cui all’art. 1, commi 583-587 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Inoltre, al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun ente e che consenta a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate, è stato predisposto uno specifico certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati entro il prossimo 16 febbraio 2023, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all’ente.  In caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

Tra i chiarimenti, il Ministero ha precisato che, per i comuni fino a 3.000 abitanti, le risorse oggetto di riparto con decreto interministeriale del 30.5.2022 sono aggiuntive rispetto al  contributo a regime, erogato a partire dall’anno 2020, ai sensi dell’articolo 57-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Viene evidenziato, altresì, che le risorse sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

 

ALLEGATI

 

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