È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020 in attuazione dell’art. 57-quater del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis all’art. 82 del TUEL, il quale dispone che la misura dell’indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco, è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti (pari ad euro 3.287,58) e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti (pari ad euro 2.365,85), di cui all’allegato A) al presente decreto.
Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.
Al riguardo, si ricorda che la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 67/2020 ha che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, la Sezione ha rilevato, altresì, come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.