Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 10 luglio, informa che l’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell’interno sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Con D.M. 26 giugno 2020, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale visualizzabile nelle risorse correlate, si è provveduto al riparto del predetto fondo di 5 milioni di euro quale annualità 2020. L’allegato A del D.M. contiene tutti gli elementi utilizzati per il riparto stesso e l’entità del contributo assegnato a ciascun ente.
Con successivo provvedimento dirigenziale datato 6 luglio 2020 è stata disposta l’erogazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun comune.
Con l’occasione il Ministero raccomanda la celerità nell’utilizzo delle risorse stesse ed il rispetto delle disposizioni dell’articolo 158 del predetto T.U.O.E.L. in materia di rendicontazione di contributi straordinari.
Riguardo tale ultimo aspetto si ritiene che l’adempimento possa essere assolto inviando alla Direzione Centrale un apposito quadro economico sintetico dell’utilizzo del contributo ricevuto, opportunamente integrato da una breve nota descrittiva, in termini di efficienza ed efficacia, dell’intervento e/o degli interventi effettuati.
I comuni che hanno già beneficiato del contributo in esame nelle precedenti annualità e non abbiano presentato il rendiconto sono invitati ad assolvere a detto adempimento con la massima sollecitudine.
La mancata presentazione del rendiconto comporta la restituzione del contributo straordinario assegnato.