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Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. I chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, con la circolare DAIT n. 2 del 13 gennaio 2022, fornisce chiarimenti in merito alla linea di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), confluita all’interno della Missione 2, Investimento 2.2 del PNRR.

Con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022 sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finaziamento (GLF) integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al Decreto Legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del15 febbraio 2022, a pena di decadenza.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. l comuni che hanno ricevuto per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, posso presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesta in precedenza.

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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