Skip to content

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con Decreto del Ministero dell’interno in data 25 luglio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022.

La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. Con tale modalità telematica, si prosegue nella attività intrapresa da tempo di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione.

L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni. È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza. Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

– messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
– messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
– messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Le tipologie di interventi ammissibili riguardano:
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

  • di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
  • di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

  • manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
  • manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:

  • manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
  • manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
  • manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023” e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.

Sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

  • per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
  • che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
    dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;
  • che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.

Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Gli Enti interessati sono tenuti a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.

ALLEGATI
Allegato 1 – Modello istanza
Allegato 2 – Manuale utente linee di finanziamento 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli