La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 166/2021, fornisce chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione delle maggiori spese derivanti dalla notifica dell’atto di precetto e dall’eventuale pignoramento esperito dal credito, nell’ipotesi in cu il debito derivante da sentenza non sia riconosciuto entro il termine di 120 giorni (art.14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 30/1997).
La Sezione ha evidenziato, in disparte i profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell’ente, che la soluzione di far ricomprendere le maggiori spese tra le somme nell’art. 194, lett. A) del TUEL sconta la non perfetta coincidenza del titolo del debito. Una prima opzione ermeneutica potrebbe spingere per interpretare la dizione sentenze esecutive come comprendente anche le somme successive ed eventuali derivanti da colpevole inerzia dell’ente. Trattasi, però, di una interpretazione forzata di un chiaro dettato legislativo che limiterebbe alle sentenze l’attitudine alla riconoscibilità ex art. 194 TUEL. In realtà, però, seppure le spese successive al mancato riconoscimento non rientrano nella sentenza esecutiva che si sarebbe dovuto riconoscere nei termini (e che colpevolmente non è stata fatta propria dall’ente), i successivi atti che determinano il credito da ritardo traggono origine in provvedimenti esecutivi. A fronte del mancato riconoscimento dell’ente si ha la seguente fattispecie:
– esecuzione presso terzi e soddisfacimento del creditore;
– maturazione di ulteriori oneri (spese esecutive e onorari legali);
– liquidazione del giudice, che costituisce titolo esecutivo;
– riconoscimento di questi (ulteriori) titoli ai sensi della lett. a) dell’art. 194 del TUEL.
Conseguentemente, la Corte ritiene che le maggiori somme sborsate a seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell’art. 194 del TUEL.