Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche all’attuale D.Lgs. 50/2016. In particolare, l’art. 1 lett. e), intervenendo sull’art. 35, comma 18, riguardante l’anticipazione del prezzo dell’appalto, ha sostituito le parole “dei lavori”, ovunque ricorressero, con la locuzione “della prestazione”, realizzando l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione anche per le gare di progettazione e per l’affidamento di forniture e servizi. La ratio della novella normativa è quella di fornire un impulso all’iniziativa imprenditoriale, mirando ad evitare che le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, anche nel campo dei servizi e delle forniture, possano ritrovarsi in condizioni di sofferenza economica nelle fasi iniziali dell’esecuzione di un appalto.
Ne consegue che, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, l’Ente dovrà corrispondere un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%, anche sugli appalto di servizi e forniture, così come già avviene per gli appalti di lavori pubblici. In ordine ai riflessi contabili della nuova disposizione, la Commissione Arconet, nella riunione del 12 febbraio u.s., ha ripreso i lavori di approfondimento della questione giungendo alla conclusione che l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016 debba essere contabilizzata in conto lavori:
- in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;
- in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:
- 2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
- 2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso);
- 3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze).
Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:
- 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;
- OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
- OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
- OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.
Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:
- beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);
- acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.
Allegati: Esempi di contabilizzazione anticipazione elaborati dalla Commissione.