Nella seduta del 16 dicembre scorso, la Commissione Arconet ha dato il via libera alle modifiche da apportare alla contabilità economico-patrimoniale (principi contabili, schemi di bilancio, piano dei conti e matrice di transizione). In particolare, al fine di consentire un’analisi corretta degli stati patrimoniali degli enti territoriali, nei quali è stata riscontrata la presenza di voci negative del patrimonio netto, è istituita la voce “Riserve negative per beni indisponibili”, che può avere solo valore negativo, da utilizzare quando le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione delle riserve indisponibili a seguito dell’incremento dei beni indisponibili non derivante da trasferimenti e donazioni. Tali riserve non possono presentare un importo superiore, in valore assoluto, a quello dei beni indisponibili iscritti nell’attivo e sono ridotte sia con i risultati degli esercizi futuri, sia con il ridursi del valore dei beni indisponibili iscritti nell’attivo (ad esempio, a seguito dell’ammortamento). Viene prevista la voce “Risultato economico di esercizi precedenti”, con contestuale eliminazione della voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” (che di fatto viene spostata), che può assumere sia valore positivo che negativo, nella quale si iscrivono i risultati economici degli esercizi precedenti che non siano stati accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate.
In occasione della prima applicazione dell’aggiornamento del principio, la voce accoglie gli importi negativi delle voci del patrimonio netto che dovranno essere portate a “0” e non possono confluire tra le Riserve negative per beni indisponibili. Con riferimento a tali riserve negative è possibile elencare nella Relazione sulla gestione gli investimenti realizzati con i contributi agli investimenti, finanziati da debito, erogati dall’ente che hanno reso negativo il patrimonio netto favorendo la realizzazione di infrastrutture nel territorio. E ancora, fra le riserve viene istituita la voce ““Altre riserve disponibili”, che dovrà avere sempre valore pari a 0 o positivo. Se positiva, la “Riserva da risultati economici precedente potrà confluire nella voce “Risultato economico di esercizi precedenti” o nella voce “Altre riserve disponibili”.
Le integrazioni al principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, paragrafo 6.3, saranno necessarie per disciplinare:
• il fondo di dotazione, che potrà avere importo positivo o pari a 0 e le modalità di variazione del fondo, che devono essere approvate dal Consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto;
• le riserve da permessi di costruire, che non riguarderanno le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIId “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”;
• le riserve di capitale, costituite a seguito di rivalutazioni di beni effettuate in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale “armonizzato” e nei casi previsti dalla legge. Il principio applicato deve indicare le scritture contabili da effettuare nei casi di svalutazione dei beni.
Altro elemento di novità riguarda la contabilizzazione dei debiti finanziari, al fine di evitare che la contabilità economico patrimoniale registri i crediti derivanti dalla contrazione di finanziamenti, con conseguente esclusione di qualsiasi relazione contabile tra le scritture della contabilità finanziaria riguardanti l’accertamento da accensione prestiti e le scritture economico- patrimoniali riguardanti la registrazione del debito finanziario, da rilevare solo a seguito dell’effettivo incasso del finanziamento. A tal fine, gli accertamenti riguardanti il titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti” non determinano la formazione di crediti; gli impegni riguardanti il titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” concernenti la concessione dei crediti non determinano la formazione di debiti; E’ invece confermato che gli impegni per rimborso prestiti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione del debito finanziario e che gli accertamenti per riscossione di crediti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione di crediti finanziari.
Viene eliminata dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale la voce “b2) Crediti da finanziamenti contratti dall’ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell’esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell’esercizio relative alle accensioni di prestiti” che già a legislazione vigente non corrisponde a nessuna voce del piano dei conti integrato e dello Stato patrimoniale. Inoltre, viene aggiornata la voce “c1) Debiti da finanziamento” e modificata la matrice di transizione, eliminando la registrazione dei crediti da istituti finanziari e dei debiti per la concessione dei debiti. Le registrazioni devono essere effettuate a seguito dell’effettivo incasso o dell’effettivo pagamento.