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Consiglio di Stato, Rimborso spese elettorali anticipate dai Comuni

Tutte le spese elettorali sostenute dai Comuni devono essere rimborsate (art. 17, primo comma, l. n. 136 del 1976) nei limiti fissati con decreto ministeriale; l’importo massimo da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con parere n. 1786 del  22/11/2021, in risposta ad una nota del Ministero dell’interno, a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Comune, contro l’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, per l’annullamento del decreto prot. n. 191159/W/18 – Servizio I del 19 dicembre 2018, concernente il rimborso delle spese per lo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, effettuato in misura inferiore alle effettive spese anticipate dall’Ente.
Il Comune lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che il provvedimento impugnato si limiterebbe a stabilire il minor importo rimborsato al Comune, senza fornire alcuna giustificazione. Per il Comune, la Prefettura avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento impedendo, pertanto, di intervenire nella formazione del provvedimento in questione. Anzi, il Comune sarebbe stato messo al corrente dei limiti del rimborso delle spese effettuabili quando queste erano state già sostenute. In particolare, l’ente avrebbe potuto giustificare le spese sostenute, dimostrando che esse erano esclusivamente spese obbligatorie e necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni.

Il Consiglio di Stato ha ricordato, preliminarmente, come il legislatore abbia inteso contemperare due distinte e contrapposte esigenze: l’onere del rimborso integrale per l’esercizio da parte dei Comuni di funzioni a loro delegate dall’amministrazione centrale in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche; la necessità di contenere le spese complessive, che rischia di rimanere insoddisfatta attraverso il semplice rimborso delle spese comunali a pie’ di lista. Le disposizioni di legge vanno lette anche alla luce dei parametri costituzionali, in primo luogo l’art. 119, evocato anche nei motivi dedotti dal Comune ricorrente, che stabilisce una corrispondenza stretta tra titolarità delle funzioni e disponibilità delle relative risorse finanziarie. L’autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (art. 119, primo comma, Cost.) rischia di essere lesa nel caso in cui tali enti siano obbligati a utilizzare risorse proprie in favore di organismi statali per l’esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente.

Nel disattendere la conclusione ministeriale sulla insussistenza di diritti partecipativi del Comune, i giudici hanno evidenziato come la comunicazione di avvio del procedimento di corresponsione di somme inferiori a quelle per cui era stato richiesto il rimborso avrebbe consentito anche alla Prefettura di considerare e ponderare appieno le ragioni del Comune, non ultima quella relativa al fatto che il Comune esercita funzioni nel procedimento elettorale anche per altri Comuni.

Inoltre, proprio nella funzione di controllo, la Prefettura avrebbe potuto in tal modo evidenziare con idonea motivazione, all’esito dell’attività istruttoria arricchita dai contributi partecipativi del Comune interessato, quali fossero le spese comunali eccedenti i limiti della buona gestione oppure applicare le riduzioni in misura diversa oppure ancora – e in via del tutto ipotetica correlata alle circostanze – distribuire diversamente la riduzione tra vari comuni.

L’omessa garanzia nei confronti dei diritti partecipativi comunali si riflette nelle carenze motivazionali del provvedimento della Prefettura del 19 dicembre 2018, da cui non è dato evincere quali siano le ragioni del rimborso parziale, se non la non corrispondenza delle spese sostenute dal Comune rispetto alla somma assegnata il 19 aprile 2018. Nessun cenno, per converso, è fatto all’obiettivo fissato dal legislatore che “tutte” le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni politiche e dei referendum debbano essere a carico dello Stato (art. 17, primo comma, della legge n. 136/1976).

Inoltre, la fissazione del tetto massimo del rimborso in un momento successivo alla celebrazione delle elezioni confliggerebbe con il parametro costituzionale dell’autonomia finanziaria degli enti locali sancito dall’art. 119 Costituzione, determinando in sostanza l’accollo di quota parte delle spese per la celebrazione delle elezioni europee – il cui costo a norma di legge deve essere sostenuto dallo Stato – alle finanze dell’ente locale. Ha ricordato il giudice amministrativo che l’interpretazione conforme a Costituzione della norma di cui all’art. 2 d.l. 300/1994 deve, invece, porsi in linea con le previsioni di cui al disposto dell’art. 55, comma 8 l. 449/1997, ammettendo la possibilità di limitare il rimborso delle spese elettorali da parte dello Stato ma previa fissazione da parte dello Stato di un budget a ciascuna amministrazione comunale. La limitazione dovrebbe essere stabilita preventivamente allo svolgimento delle competizioni elettorali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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