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Consiglio di Stato, nessun rimborso delle opere a scomputo in eccesso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7083/2021 del 21 ottobre 2021, ha ribadito che il titolare di una concessione di costruzione che, con atto d’obbligo, abbia limitato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione alle sole opere di urbanizzazione primaria non può successivamente, alterando ingiustificatamente, mediante l’iniziativa unilaterale, le basi stesse del consenso, chiedere di non essere assoggettato ad alcun onere di urbanizzazione perché il valore delle opere eseguite ha ecceduto quello cumulato degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) precedentemente determinati dal Comune.
Nel caso di specie, è emerso che la società aveva ottenuto dal Comune la concessione edilizia per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato di sua proprietà. In correlazione a tale intervento edilizio, la società ha, altresì, ottenuto due ulteriori titoli edilizi per la realizzazione di opere urbanistiche, da effettuarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione: la concessione relativa alla realizzazione di marciapiede antistante il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio e la concessione edilizia relativa allo spostamento di tratto di fognatura urbana. Ultimati i lavori, la società richiedeva al Comune il rimborso di € 35.784,25, quali spese sostenute, in favore dei gestori dei servizi idrico, elettrico e gas, onde effettuare i relativi allacciamenti ritenendo che il costo per tali reti di servizi, avendo caratteristiche di infrastrutture pubbliche, fosse a carico del Comune. Stante l’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. il quale, con sentenza n. 1718 del 12 dicembre 2013, lo ha respinto sulla base di due assorbenti considerazioni: la prima è che la possibilità di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo dei contributi, è sempre condizionata al preventivo assenso comunale, che nel caso di specie era mancato; la seconda è che le opere per le quali i costi, dei quali si è chiesto il rimborso, sono stati sostenuti apparivano interventi legati all’edificio realizzato dalla ricorrente più che a infrastrutture pubbliche.
Il Consiglio di Stato, nel rigettare la richiesta di rimborso, ha evidenziato come tutte le attività costruttive relative all’immobile de quo, ivi comprese quelle resesi necessarie a lavori in corso, siano state oggetto di convenzione e di accordi con l’amministrazione comunale, ivi comprese le richieste di scomputo e di rimborso degli oneri di urbanizzazione. Soltanto la richiesta di rimborso per cui è causa è stata inoltrata all’amministrazione senza essere preceduta da alcun accordo. Il fatto non contestato che non vi sia stato consenso del Comune in ordine alla realizzazione delle opere a scomputo, seppur esclude la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il relativo onere economico, non preclude comunque al titolare della concessione la possibilità di far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi ove possa dimostrare che si trattasse, effettivamente, di costi per opere di urbanizzazione e che da ciò il Comune abbia tratto un indebito vantaggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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