L’ARAN, con nota prot. n. 5257/2020 fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza dei termini dei permessi per matrimonio (art. 31 del CCNL 21/05/2018), con particolare riferimento all’ipotesi di celebrazione dell’evento secondo il rito civile e/o religioso in date diverse. L’art. 31 del CCNL prevede che il dipende possa usufruire di un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, entro un arco temporale di 45 giorni decorrenti dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio. Tale disposizione, precisa l’Agenzia, ha risolto problematiche interpretative per quei particolari casi in cui, per esigenze dei lavoratori, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo alla data del matrimonio. In caso di celebrazione in date diverse del rito civile e del matrimonio religioso, si avrà diritto sempre ed esclusivamente ad un solo periodo di congedo matrimoniale, pari a 15 giorni di durata. Spetta al dipendente scegliere se utilizzare il congedo in occasione del matrimonio civile o religioso. Il termine dei 45 giorni previsto dal contratto dei dipendenti pubblici dovrà essere conteggiato dal giorno del rito prescelto, dandone comunicazione all’ente di riferimento. Il diritto al congedo non sorge, invece, quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione, ferma restando la possibilità di scegliere di usufruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale dopo il rito religioso, a patto che sia stato celebrato anche il rito civile. Il diritto al congedo matrimoniale spetta anche al lavoratore o alla lavoratrice in caso di divorzio, quando venuti meno gli effetti civili del precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.