L’Inps, con la Circolare n. 116 del 02/10/2020, fornisce le istruzioni amministrative sul congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti in caso di quarantena dei figli impegnati a scuola. L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it (si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può anche avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc.). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si dovrà impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Il congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 5, comma 6, del D.L. n. 111/2020), per le spese afferenti al lavoro dipendente del settore privato. In conformità al citato comma 6 dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento, in via prospettica, del limite di spesa indicato, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al menzionato articolo 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.