Compete all’ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo di revisione compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in riferimento alla nota con la quale sono state rappresentate alcune criticità emerse nel rapporto istituzionale tra il comune e l’organo di revisione economico-finanziario. In particolare, il sindaco ha segnalato che il collegio dei revisori dei conti, nominato a seguito di estrazione a sorte dall’apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell’esercizio delle sue funzioni, un comportamento che, a giudizio dell’ente, si appalesa come vero e proprio ostacolo all’attività dell’Amministrazione comunale.
Il Ministero ricorda che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste, laddove la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, l’ente locale dovrebbe valutare la fattispecie in argomento, fermo restando che non sussiste rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e organo di revisione economico-finanziaria.
Infine, il ministero evidenzia che la questione è stata affrontata con i Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, cui i membri del collegio sono iscritti, affinché sensibilizzino i propri iscritti ad una maggiore collaborazione istituzionale con l’ente locale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION