Con il parere n. 938 del 11 ottobre 2023 il Dipartimento della Funzione Pubblica – in riscontro ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Anci sull’applicazione anche agli uffici di staff, ex articolo 90 del Tuel, della possibilità di attribuire incarichi in deroga al divieto previsto per il personale già collocato in stato di quiescenza – ritiene possibile ricondurre nell’alveo dell’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto, intesi come figure di vertice degli uffici di staff all’interno dei regolamenti interni di organizzazione degli enti locali, a condizione che tra le funzioni attribuite non rientrino attività di natura gestionale.
Il comma 3 dell’art. 11 del decreto sopra richiamato introduce un’esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati che siano già collocati in quiescenza. In particolare, l’esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
Se dal punto di vista funzionale, nulla osta a considerare gli uffici di staff ex articolo 90 TUEL assimilabili agli uffici di diretta collaborazione ministeriali, rimane la problematica circa l’individuazione di quali siano gli “incarichi di vertice” all’interno di tali uffici che, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 90 del TUEL, non posso però svolgere attività gestionale neanche quando hanno un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza.
Il Dipartimento, nel richiamare le indicazioni della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, perviene alla conclusione che possa essere ricompresa tra gli incarichi di vertice degli uffici di staff di cui all’articolo 90 TUEL, la figura del Capo di Gabinetto, ove prevista all’interno dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, che ha il compito di coadiuvare e supportare il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sebbene non possa avere un contratto da dirigente e con le peculiarità retributive e contrattuali che contraddistingue l’ordinamento degli enti locali.
La nota ricorda, infine, si analizzare in concreto, al di là del nomen iuris ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.
La redazione PERK SOLUTION