Sblocco dei concorsi già banditi o da bandire durante l’emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza. E nuove modalità semplificate per quelli a regime. Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri parte la rivoluzione dei concorsi pubblici.
“Diamo finalmente speranza a centinaia di migliaia di persone e permettiamo alla Pubblica amministrazione di rigenerarsi dopo anni di blocco del turnover e di depauperamento”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Un risultato possibile grazie al proficuo confronto con il Comitato tecnico-scientifico che ha permesso di rivedere e aggiornare il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Adesso si apre una fase nuova: per accompagnarla nasce al Formez un presidio di assistenza dedicato alle amministrazioni. Sempre il Formez sta inoltre lavorando per un rapido riavvio del progetto ‘Linea Amica’. L’obiettivo è riprendere il filo interrotto del dialogo tra cittadini e Pa”.
Le novità
Le nuove norme sono state anticipate, lo scorso 29 marzo, dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021. L’aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni.
Il tetto non è più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio:
1 – obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all’atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
2 – durata massima della prova limitata a un’ora;
3 – obbligo di indossare mascherine FFP2;
4 – svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti;
5 – percorsi dedicati di entrata e di uscita;
6 – adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.
Lo sblocco dei concorsi
Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, il pacchetto normativo contenuto nel “decreto Covid” prevede ulteriori misure di semplificazione per sbloccare i concorsi pubblici sospesi in tutta la Pa (si tratta, secondo stime della Funzione pubblica, di circa 110mila posti):
1 – per i concorsi già banditi per cui non sia stata svolta alcuna prova le amministrazioni prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali;
2 – per quelli già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna prova, le amministrazioni possono prevedere una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l’ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
3 – per i concorsi che saranno banditi durante lo stato di emergenza le amministrazioni potranno prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
4 – sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.
Le nuove regole per i concorsi a regime
Il decreto dispone che le amministrazioni, a regime e dunque in via strutturale, prevedano nei bandi post-emergenza procedure concorsuali semplificate, ricorrendo agli strumenti digitali per lo svolgimento delle prove, secondo le seguenti modalità:
a. una sola prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
b. utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali;
c. una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, dell’esperienza professionale per l’ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale.
In aggiunta, le Pa avranno la possibilità di adottare ulteriori modalità in alternativa a quelle più complesse già disposte dalle attuali norme di legge: l’utilizzo di sedi decentrate in ragione del numero di partecipanti e, se necessario, la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza, l’omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti.
(Fonte Funzione Pubblica).