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Computo del quorum strutturale richiesto per le sedute consiliari

Qualora la norma regolamentare sulla validità delle sedute consiliari faccia solo riferimento alla presenza di un terzo dei consiglieri, il sindaco va comunque escluso in quanto il legislatore ha ben precisato tale principio nell’art. 38 del TUEL. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di consiglio comunale.

Il comma 2 dell’art. 38 TUEL dispone che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.

Il Ministero ricorda, altresì, che con circolare ministeriale n.1454 del 4/02/2021, è stato diramato il parere n.129 dell’1.2.2021 con cui il Consiglio di Stato, fornendo, tra l’altro, indicazioni in materia di quorum, ha specificato che nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, deve optarsi per l’arrotondamento in eccesso alla cifra intera superiore.

 

La redazione PERK SOLUTION

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