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Compenso revisori, la decisione spetta al Consiglio

La competenza alla determinazione del compenso dell’organo di revisione è del Consiglio comunale che deve contemperare le esigenze di bilancio al principio dell’equo compenso. E’ questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un revisore di ente locale sull’attualità dell’atto di orientamento dell’Osservatorio della finanza locale n.1 del 13 luglio 2017. Nel caso di specie, a seguito di sorteggio dei componenti dell’organo di revisione, l’ente locale ha chiesto le dichiarazioni previste dalla legge in tema di sussistenza dei requisiti e delle compatibilità “pretendendo” l’accettazione del compenso proposto dalla Giunta. Il revisore ha accettato l’incarico, proponendo di determinare il compenso in misura pari a quello stabilito nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 per gli enti della fascia precedente e quindi superiore a quello proposto dall’ente. Con successiva nota del Sindaco veniva rigettata la proposta negoziale del revisore, e da qui la decisione di procedere ad una nuova estrazione per ragioni legate alle esigenze di contenimento della spesa corrente dell’ente. A tal riguardo il revisore chiede se sia corretto il comportamento del Comune oppure se il Consiglio Comunale avrebbe dovuto comunque eleggere il primo estratto in quanto non rinunciatario con un compenso deciso dallo stesso Consiglio Comunale qualunque esso sia: 5.000 euro proposto dalla Giunta o 12.890 euro proposto o altro ancora.

Il Ministero rileva un’ingerenza da parte del Sindaco e della Giunta in un’attività che la norma, ex articolo 235 del TUEL, attribuisce al Consiglio comunale il quale, ai sensi del successivo articolo 241, comma 7, è chiamato a stabilire nella stessa delibera di nomina anche il relativo compenso. Naturalmente gli uffici comunali competenti, devono svolgere tutte le attività necessarie alla formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio comunale ma la fissazione del compenso, soprattutto se oggetto di negoziazione, deve essere discussa in sede consiliare. Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero rimanda al decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e al principio dell’equo compenso la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica.

La disciplina in vigore non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza a detrimento dell’interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400 mila abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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