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Compensi professionali dell’Avvocatura: Sul regolamento non occorre il parere preventivo dell’Organo di revisione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 17/2025, in riscontro ad una richiesta di parere afferente al tema dei compensi professionali dell’Avvocatura Comunale, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014, non occorra acquisire sulla proposta di regolamento riguardante l’avvocatura comunale il parere preventivo del collegio di revisione contabile dell’ente locale, analogamente a quanto accade per il contratto decentrato integrativo su base annua, trattandosi di fonti di regolazione diverse, ciascuna con il proprio tracciato normativo di formazione della fattispecie.

L’Avvocatura va considerata come un ufficio del comune in senso tecnico, con un organico che esercita la professione sulla base di un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione e, pertanto, l’adozione del regolamento atto rientra nella sfera di auto-regolamentazione dell’organo esecutivo dell’ente. Esso assurge a espressione del generale potere di macro-organizzazione degli uffici in applicazione dell’art. 48, comma 3 TUEL, disposizione che ha rimesso alla competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali. Inoltre, non si rinviene una norma che preveda il preventivo parere del collegio dei revisori sulla proposta di delibera di giunta volta all’approvazione del regolamento in commento; ciò diversamente dalle ipotesi tipizzate in cui il legislatore statuisce in termini di obbligatorietà del parere sulle proposte di deliberazione, espressione per lo più, in tali casi, della volontà collegiale del consiglio comunale, titolare del potere di indirizzo politico e di controllo dell’ente.

Nulla vieta all’ente locale di licenziare una previsione regolamentare che, recependo i contenuti della regola negoziale, richieda ai fini della corresponsione dei compensi la previa sottoscrizione di un contratto decentrato (con doveroso intervento preventivo dell’organo di revisione, come richiesto dall’art. 40-bis Tupi), posto che siffatto impianto normativo non contrasta con le previsioni primarie di riferimento (art. 9 del d.l. n. 90/2014, citato) che rimandano alla regolamentazione e alla contrattazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

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