Il limite ordinamentale di età non è superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Infatti, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età. È questa, in sintesi, la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, nota DFP-0014638-P-04/03/2021, fornita ad una APSP in merito all’applicazione ad un proprio dipendente del collocamento a riposo d’ufficio per limite ordinamentale di età.
In relazione al dettato normativo di cui al DL n. 201/2011 e alle indicazioni fornite nella circolare n. 2 del 2015, se per il dipendente l’accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione. Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:
• se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l’amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
• se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
• infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.