Con la Circolare del 13 maggio 2024, n. 21, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della quota di anticipazione stabilita, in via ordinaria, nella misura pari al 30% dell’importo del finanziamento PNRR, di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
L’art. 11 del D.L. n. 19/2024 prevede che, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN del1’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori sia di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EUItalia di cui all’articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 in favore delle amministrazioni centrali un’anticipazione pari di norma al 30 per cento dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione di cui al primo periodo, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.
La disposizione normativa è finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria a consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, prevedendo che l’anticipazione sia, in via ordinaria, pari al 30 per cento dell’importo del finanziamento PNRR assegnato alla misura e, di conseguenza, al singolo investimento finanziato dalla misura.
Relativamente alle anticipazioni a livello di Misura, ciascuna Amministrazione centrale titolare, tenuto conto delle esigenze di liquidità connesse con lo stato di avanzamento dei pagamenti afferenti alla Misura stessa, deve presentare, per il tramite del sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, per l’attivazione
dell’anticipazione a valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU – Italia (NGEU). La misura dell’anticipazione può essere erogata fino al 30 per cento dell’importo assegnato alla Misura a valere sulle risorse del Fondo NGEU e, qualora l’Amministrazione abbia già ricevuto la prima quota di anticipazione del 10 per cento, la richiesta deve essere effettuata per la differenza, fino a concorrenza dell’importo del 30 per cento del costo della misura finanziato dal Fondo NGEU.
Per quanto riguarda le anticipazioni a livello di progetto, le richieste di anticipazione devono essere presentate dai Soggetti attuatori degli interventi, per far fronte alle esigenze di liquidità connesse con l’attuazione degli stessi. Le richieste devono essere motivate, attestando «l’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali. Il riconoscimento dell’anticipazione nella misura del 30 per cento del finanziamento concesso è subordinato all’esistenza dell’effettiva disponibilità di cassa nell’ambito dei capitoli di bilancio gestiti dall’Amministrazione titolare su cui grava la spesa (Progetti in essere), ovvero nell’ambito delle contabilità di tesoreria NGEU (Nuovi progetti).
La redazione PERK SOLUTION