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Chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021

Con la risoluzione N. 1/DF del 9 febbraio 2023, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall’art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022.

Il Dipartimento ricorda che i gestori delle strutture ricettive che abbiano già presentato al Comune, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non devono ripresentare la dichiarazione ministeriale per tali annualità. Per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione va predisposta esclusivamente sul modello approvato con decreto ministeriale, che rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento, ora reso obbligatorio dal nuovo articolo 4 del Dl n. 23/2011.

Pertanto, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

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