Chi ha svolto incarichi legali per conto del Comune, difendendolo in cause e contenziosi, non può essere nominato dal sindaco Dirigente dell’Ufficio legale e del Settore Affari Generali del Comune stesso. L’incarico è, cioè, inconferibile, per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013 secondo la quale: “a coloro che, nei due anni precedenti, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.
Dalla lettura della disposizione emerge, perciò, che gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:
a) avere svolto, nei due anni precedenti (c.d. “periodo di raffreddamento”) l’assunzione dell’incarico dirigenziale, attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico = incarico di provenienza;
b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione afferente allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento = incarico di destinazione.
Pertanto la nomina decade, e sono nulli tutti gli atti adottati dall’insediamento inconferibile. Non solo. Sindaco e giunta del Comune che hanno deliberato l’incarico non potranno per tre mesi conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza, come prescrive la legge, secondo sanzione ex articolo 18.
E’ quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 136 del 4 aprile 2023.
La redazione PERK SOLUTION