Con comunicato del 28 febbraio 2023, la RGS informa che per gli enti che risultano inadempienti all’invio della certificazione riferita all’anno 2020 o 2021 sono stati riaperti, rispettivamente, i modelli 2020 o 2021 e possono procedere all’invio delle correlate Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, evitando così le sanzioni ex art.1 comma 828 della legge 178/2020 ed ex art.39 comma 3 DL 104/2020.
L’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. – Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023) prevede, infatti, che le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.
Con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022 sono state applicate le sanzioni per ritardato invio delle Certificazioni COVID-19, rispettivamente, degli anni 2020 e 2021, da irrogare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023 secondo gli importi definiti negli allegati ai predetti decreti.
Per gli enti indicati nei file excel relativi agli Allegati 1 e 2 sotto riportati, che abbiano trasmesso le Certificazioni COVID-19 per l’anno 2020 e/o per l’anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il 27 febbraio 2023, si provvederà d’ufficio all’emanazione del decreto di revoca della sanzione applicata, rispettivamente, con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022.
Gli enti individuati nel file excel denominato Allegato 3 che, alla data del 27 febbraio 2023, risultano ancora inadempienti all’invio delle Certificazioni COVID-19 dell’anno 2020 e/o dell’anno 2021, sono tenuti a trasmettere, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022.
Invece, per gli enti che risultano inadempienti ad entrambe le certificazioni 2020 e 2021 sono stati aperti solo i modelli 2020, dal momento che i dati che saranno inseriti dall’ente nella certificazione 2020 comporteranno la contestuale modifica degli importi prospettati nella sezione centrale del Modello RISTORI COVID-19/2021 e, conseguentemente, dell’importo per il quale risulterà valorizzata la voce “Ristori specifici di spesa (E)” nella Sezione 2 – Spese del Modello COVID-19/2021. Si invitano, pertanto, gli enti in parola a comunicare all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it l’avvenuta trasmissione della Certificazione 2020 e a richiedere contestualmente la riapertura dei modelli 2021 al fine di procedere all’invio di entrambe le Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.
Si rappresenta che la certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”.
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”. Dal 16 marzo 2023 i modelli delle rispettive certificazioni saranno bloccati e non sarà consentito l’invio delle certificazioni digitali.
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