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Certificazione costo servizio enti deficitari anno 2022. Pubblicata la circolare ministeriale

Con la circolare DAIT n.23 del 7 aprile 2025, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2022 in condizione di deficitarietà strutturale sulla base della
apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’ esercizio finanziario 2020, per quelli in dissesto finanziario e per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale. Vengono, inoltre, illustrate le diposizioni relative ai controlli che devono esser svolti al riguardo da codesti Uffici ed alle relative sanzioni che possono essere applicate agli enti locali in caso di inadempimento.

Le certificazioni, devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 31 maggio 2025, muniti del la sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale interessato.

Si chiarisce che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi ” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio. Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 202 1, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) del TUEL prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

L’art. 243, comma 5, TUEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizione strutturalmente deficitarie che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’1% per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In riferimento la circolare evidenzia che l’art. 1, comma 781 , della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) dispone che “in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL, che per l ‘esercizio 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo TUEL, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso art. 243”.

 

La redazione PERK SOLUTION

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