DL Aiuti-quater approvato dal Senato: le disposizioni di interesse per gli enti locali

L’Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modifiche, del ddl n. 345, di conversione del decreto-legge n. 176/2022 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, c.d. “Decreto Aiuti-quater”. Il provvedimento passa all’esame della Camera. Il provvedimento prevede l’abrogazione del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, n. 274 ed entrato in vigore il 24 novembre 2022). Rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali segnaliamo:

Articolo 3-bis, comma 1 (Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti locali per la continuità dei servizi erogati): incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il comma riproduce il testo dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 179/2022, il cui contenuto è stato interamente trasfuso nel decreto-legge 176/2022. L’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante il riparto dell’ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, è stata sancita nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 13 dicembre 2022 (vedi ns. precedente notizia).

Articolo 3-bis, commi 2, 3 e 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale): reca misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionale, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.

Articolo 3-ter (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas): l’articolo inserito nel corso dell’esame in sede referente, esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.

Articolo 3-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di beni e servizi): si interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Articolo 8-bis (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali): prevede che l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali – già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all’anno 2023. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Articolo 10, commi 1 e 2 (Affidamenti di lavori pubblici): Il primo comma consente ai Comuni non Capoluogo, per gli interventi PNRR e PNC, di compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro. Il comma 2 stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC –   di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli
incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022.  È specificato che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano   beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; non ricorrano a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. Con apposito decreto  del MEF saranno definite le modalità di attuazione del comma 2.

Articolo 10, commi 2-bis e 2-ter (Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio): il comma 2-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31  dicembre 2021. La norma precisa che la proroga introdotta non interviene sulle scadenze e sugli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2-ter precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono validi gli affidamenti attuati alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non abbiano utilizzato stazioni appaltanti qualificate o enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

Articolo 12, commi 1 e 2 (Esenzioni in materia di imposte – IMU settore dello spettacolo): si stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per
gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si chiarisce, inoltre, che a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 14, comma 3-bis (Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria): La disposizione reca una norma di interpretazione relativa all’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come convertito dalla legge n. 58 del 2019) in materia di facoltà assunzionali , laddove si chiarisce che le entrate correnti dovranno essere calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati. Da tale media dovranno essere esclusi gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, «Tributi destinati al finanziamento della sanità», del titolo I (rubricato  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa») e quelli relativi al Fondo Nazionale dei Trasporti, al netto dell’accantonamento obbligatorio, ai medesimi primi tre titoli, del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Articolo 14-ter (Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa): la disposizione novella la disciplina (di cui all’articolo 9, comma 1- quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un’ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell’anno  precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.

Articolo 14-quinquies (Fondo per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti): si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro (115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026). Viene demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro la data del 30 giugno 2023, l’individuazione dei criteri di riparto, assicurando in ogni caso l’attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Articolo 14-sexies (Incarichi di vicesegretario comunale): la norma dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. Gli incarichi di vicesegretario, purché conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguono sino a naturale scadenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale

Con comunicato del 3 ottobre 2022, il ministero dell’interno rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 settembre 2022, concernente il riparto, in favore dei comuni, del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

Ai fini del riparto predetto fondo, con una dotazione complessiva di euro 38.253.740, si è attribuito, a ciascun Comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori correttivi:
a) Per i Comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio, sono state adeguati il numero delle sezioni e degli elettori, tenendo conto delle distinte votazioni;
b) Per i Comuni fino a 5 sezioni, si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per 2 sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni);
c) Per i Comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultano avere, considerati i criteri sopra descritti, un contributo inferiore a tale importo, è stato attribuito un importo minimo di euro 2.500;
d) Il residuo fondo, detratta la parte attribuita ai Comuni sopra individuati, è stato ripartito secondo il criterio generale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Accordi quadro: le FAQ aggiornate da ANAC

L’Anac ha aggiornato la sezione FAQ (Frequently asked questions) sui contratti pubblici del sito istituzionale con la pubblicazione delle domande e risposte sulla tematica dell’Accordo quadro. L’Autorità intende in questo modo fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove Faq tengono conto dell’innovazione apportata dall’attuale codice dei contratti che consente l’applicabilità dell’accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti.

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori di manutenzione, chiarisce Anac nelle Faq, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Le Faq infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Migrazione al cloud dei Comuni, nuove risorse grazie al PNRR

Oltre l’80% dei Comuni ha partecipato al primo Avviso pubblicato lo scorso aprile su PA digitale 2026. Con l’esaurimento delle risorse, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica quindi un nuovo Avviso pubblico: ulteriori 215 milioni per favorire la migrazione al cloud di tutti i Comuni italiani.

L’avviso consente ai Comuni di candidarsi per ricevere un contributo economico e attuare la migrazione di un numero minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati. Possono partecipare i Comuni che devono ancora avviare il percorso di migrazione o che lo hanno avviato a partire dal 1 febbraio 2020. Grazie al percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, è possibile comporre online il proprio piano di migrazione, scegliendo da una lista di 95 servizi. Per ogni servizio sarà necessario scegliere tra due modalità di migrazione: il trasferimento dell’infrastruttura informatica (cosiddetto lift&shift) o l’aggiornamento di applicazioni in cloud. È possibile candidare il proprio Comune fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 30 settembre 2022.

Sono finanziate attività di supporto specialistico per la migrazione verso il cloud qualificato e l’acquisto dei servizi cloud qualificati propedeutici alla migrazione. Per poter ricevere il finanziamento non servirà presentare alcun progetto: basterà definire alcuni parametri all’interno della candidatura tra cui la dimensione dell’ente attuatore, il numero dei servizi da migrare e le modalità di migrazione. L’importo economico del voucher è definito dal Dipartimento in base alla dimensione dell’Ente (numero di abitanti) e alla tipologia di migrazione selezionata per ognuno dei servizi. Il voucher include il primo anno di canone di servizi cloud.

Su PA digitale 2026 è anche possibile effettuare la classificazione dati e servizi, propedeutica alla candidatura, verificando e confermando l’elenco dei servizi e il livello di classificazione creati automaticamente sulla base delle caratteristiche del Comune. Le risorse economiche previste dal voucher saranno poi erogate ai singoli enti a seguito della verifica da parte del Dipartimento del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Avviso.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA digitale 2026, pubblicati nuovi Avvisi per le scuole

il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mette a disposizione ulteriori 60 milioni per le scuole italiane.

Siti internet delle scuole (vai all’Avviso)
Su PA digitale 2026 sono infatti pubblicati due nuovi Avvisi. In primo luogo, con un stanziamento totale di 20 milioni, viene nuovamente reso possibile ottenere risorse per il rifacimento dei siti web istituzionali scolastici, attraverso l’adozione di un modello standard per offrire a studenti, personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), genitori e, in generale, a tutti i cittadini un punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile. Un’opportunità che riguarda tutte le scuole dislocate sul territorio nazionale.

Inoltre, per aiutare le scuole in questo fondamentale passaggio, su Designers Italia è stato pubblicato l’aggiornamento del modello di sito web, uno strumento per facilitare gli istituti nel raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Avviso. Il modello è composto da tre ingredienti fondamentali: il kit per organizzare i contenuti del sito (architettura dell’informazione), i template HTML e i temi CMS, corredati da una serie di guide pratiche a supporto, che facilitano e velocizzano il lavoro di chi sviluppa e permettono a chi progetta di partire da esempi di pagine e contenuti già consolidati.

Migrazione al cloud (vai all’Avviso)
Risorse aggiuntive per supportare gli istituti nell’importante percorso della migrazione al cloud qualificato dei servizi scolastici. Sono disponibili ulteriori 40 milioni, grazie al nuovo avviso destinato alle scuole pubbliche sedi di direttivo, compresi gli istituti comprensivi, che non hanno ancora avviato un piano di migrazione o che lo hanno fatto a partire dal 1 febbraio 2020. Attraverso il percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, gli istituti possono comporre online il proprio piano di migrazione scegliendo da una lista di 32 servizi.

Come richiedere i fondi
Gli istituti scolastici possono accedere con l’identità digitale su PA digitale 2026, richiedere i fondi destinati e ricevere un’assistenza dedicata. Gli Avvisi sono aperti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 23 settembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Realizzazione di ciclostazioni e di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica, proroga termini di fine lavori

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato il DM che proroga il termine di realizzazione degli interventi di realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina dall’agosto 2022 al 31 dicembre 2023.

La proroga chiesta da Anci ha la finalità di allineare le scadenze degli interventi con quelle previste per il PNRR. SI ricorda che il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344 sono state assegnate delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 137.244.458,00, di cui euro 51.444.458,00 per l’anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l’anno 2021 per la progettazione e realizzazione – da parte di Città metropolitane, Comuni capoluogo di Città metropolitane, Comuni capoluogo di Regione o di Provincia, Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e Comuni di cui all’articolo 3, comma 2 del citato decreto – di ciclo-stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati “biciplan”.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Caro bollette, via libera dal Consiglio dei ministri al decreto con misure per 8 mld di euro

Il Consiglio dei Ministeri, nella seduta del 18 febbraio 2022, ha approvato il decreto-legge (bozza testo) che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
Sul fronte “Energia”, il provvedimento prevede interventi per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche con l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore.
In termini prospettivi, il decreto prevede misure che dovrebbero evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.
Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni quali l’automotive e la produzione nazionale di microprocessori, laddove sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030.

Per quanto riguarda gli interventi a favore degli Enti locali, il decreto incrementa di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, il fondo destinato a Regioni e Province autonome, di cui all’art. 16, comma 8-septies del D.L. n. 146/2021 (legge n. 215/2021) per far fronte alle maggiori spese sanitarie collegate all’emergenza sanitaria.
È previsto l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a favore di città metropolitane e delle province, per garantire la continuità dei servizi erogati. Altri 50 milioni di euro sono destinati ad incrementare il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, di cui all’art. 25, comma 1 del DL n. 41/2021, Legge. n. 69/2021, portandolo complessivamente a 400 milioni di euro.
Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), vengono stanziati 905 milioni di euro (40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026) per finanziare i 541 progetti di rigenerazione urbana ammessi e non finanziati, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie, di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, saranno assegnate le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

INPS: Rilascio applicativo monitoraggio congruità occupazionale negli appalti

Con il messaggio n. 428 del 27 gennaio 2022, l’INPS comunica l’avvio dell’applicativo “Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti” (MoCoa) avente la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l’effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.

Un ruolo attivo  viene assegnato al committente, al fine di identificare in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori. Le finalità di monitoraggio e di controllo puntuale, tese a individuare tempestivamente imprese affidatarie non meritevoli, interessano, evidentemente, anche i committenti pubblici, che, sebbene sottratti alla normativa in materia di responsabilità solidale, sono tenuti a perseguire, in un’ottica di buon andamento, l’economicità e l’efficienza della pubblica Amministrazione.

L’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti si fonda su un’attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell’appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato “Documento Congruità Occupazionale Appalti” (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.

Per ogni appalto, oltre alle informazioni generali, il committente dovrà inserire i dati relativi all’appaltatore e indicare la possibilità di subappalto, spuntando la relativa voce: in assenza di tale indicazione, effettuabile solo dal committente (sia in fase di registrazione, che successivamente), non sarà possibile inserire alcuna informazione relativa al subappaltatore e al subappalto. Nella sezione “Dati Appalto” (e “Sub Appalto”, se presente), dovrà essere compilato/importato anche l’elenco dei lavoratori adibiti all’appalto e all’eventuale subappalto; l’elenco, che potrà essere variato e aggiornato anche successivamente, sarà oggetto di confronto con i dati denunciati mensilmente dai datori di lavoro per rilevare le possibili anomalie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

FAQ Fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi

Pubblichiamo le risposte e chiarimenti alle domande più frequenti relative all’Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, come integrato e modificato con provvedimento del 25 gennaio 2022, per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia di COVID-19.

Si ricorda che i Comuni ammessi a concorrere all’assegnazione del fondo possono presentare la domanda di contributo per un solo progetto del valore massimo, comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere, non superiore a 200.000,00 euro. Il progetto deve contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sito nel comune che presenta la domanda, che riguardino:
a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;
b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;
c) attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;
d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attività di valorizzazione a esso dedicate;
e) servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal Consiglio dei Ministri l’Ok al decreto milleproroghe 2022

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 dicembre 2021 ha approvato il Decreto-legge di proroga termini, tra gli altri, relativi alle facoltà assunzionali di alcuni ministeri, alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie, alla validità delle patenti di guida di Paesi non appartenenti all’Unione europea, al fondo di solidarietà comunale, alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere all’assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il SSN, al trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale, alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante l’emergenza da COVID-19.

Tra le disposizioni di interesse, evidenziamo la proroga al 31.12.2022 del termine entro il quale procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in applicazione della legge n. 244/2007 e del decreto legge n. 112/2008 (art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216).

È previsto il rinvio del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) al 30 aprile 2022. Il piano, come noto, è adottato dagli organi di indirizzo politico e per le amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta e ha durata triennale, con aggiornamento annualmente entro la predetta data. Il Decreto attuativo del PIAO  prevede che, in sede di prima applicazione, il termine di adozione del piano sia differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, ovvero al 31 luglio 2022. Fino al predetto termine non si applicano le relative sanzioni.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION