Apposizione del CUP alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 1/2025, fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

Il documento chiarisce che i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese. In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.

In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine. Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. In termini più specifici, l’ambito di applicazione della disposizione comprende:

  • i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
  • tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
  • le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

  • i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
  • i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le fatture emesse prima dell’apposizione del CUP, la RGS chiarisce che:

  • per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
  • le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.

Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Infine, in caso di imprese che accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento, e che quindi si trovano ‘di fronte’ a una molteplicità di CUP,  è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arriva l’ok dalla Conferenza Stato Città allo slittamento dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025

La Conferenza Stato-città, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole al differimento dei bilanci di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2025.

Inoltre, la Conferenza ha dato il via libera allo sblocco di circa 470 milioni di fondi, per l’anno 2025, destinati ai Comuni. In particolare le risorse andranno al potenziamento dei servizi sociali nelle Isole (68 milioni di euro) agli asili nido (300 milioni di euro) e al trasporto scolastico (100 milioni di euro).
Gli ulteriori 391 milioni di euro destinati ai servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario saranno inseriti in un separato DPCM, ma saranno pubblicati a breve.
Infine, saranno 220 i milioni di euro che andranno ai Municipi come rimborso (anno 2024) per i minori introiti derivanti dalle minori entrate da addizionale comunale Irpef.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sulle principali novità CCNL Area Funzioni Locali dirigenti e segretari comunali

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo “Le principali novità del CCNL Area Funzioni locali 2019-2021. Dirigenti e Segretari Comunali e Provinciali”. Il documento offre un’analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e la modulistica sull’attuazione degli istituti più significativi demandati alla contrattazione integrativa.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area delle Funzioni locali per dirigenti e segretari comunali, per il triennio 2019-2021, sottoscritto lo scorso 16 luglio, è la conclusione di una lunga e complessa attività negoziale iniziata con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo del Comitato di settore Autonomie Locali.
E’ un contratto che impatta dunque su circa 9.000 uomini e donne (escludendo cioè i dirigenti amministrativi del SSN) che hanno la responsabilità di gestire quotidianamente processi complessi che attengono al soddisfacimento di bisogni delle comunità che amministrano. Si compone di una parte comune e due sezioni: dirigenti e segretari comunali e provinciali.

Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Il testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Il nuovo art. 20 riconosce, infatti, il valore della formazione in affiancamento della dirigenza già in servizio (“il mentore”) verso il personale Dirigente neoassunto – ossia il Dirigente con meno di 2 anni di servizio – per favorire il trasferimento delle conoscenze, competenze ed esperienze maturate nel tempo, che d’altronde costituiscono pregnante valore per qualsiasi organizzazione. A tal fine le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all’ingresso in favore dei dirigenti (e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse.

Altre novità più significative per quanto riguarda i dirigenti, si segnala la previsione del cd scavalco condiviso finora previsto per il solo personale dipendente, colmando così una lacuna contrattuale; la maggiorazione della retribuzione di risultato correlata a specifici obiettivi di impatto.

Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo.

Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nel CCNL. È introdotta una disciplina specifica per l’interim, che viene parzialmente uniformata alla disciplina prevista per i dirigenti; la graduazione della retribuzione di posizione in base ai criteri stabiliti direttamente nel CCNL superando dunque la maggiorazione demandata alla contrattazione prima integrativa; incremento della retribuzione di risultato per i segretari delle Unioni.

 

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Il Fondo incentivi recupero evasione: La nota di aggiornamento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento della lettura della disposizione riguardante il Fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018, alla luce della recente deliberazione 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia, già oggetto di una precedente nota di commento Ifel, precisando in particolare che le attività in corso, come pure i regolamenti approvati dai Comuni, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla recente variante interpretativa recata dalla deliberazione in commento, per le motivazioni addotte dalla Corte dei conti stessa e riportate nella nota allegata.

Con la nota del 28 febbraio 2019 IFEL ha fornito un supporto interpretativo per l’utilizzo delle prescrizioni contenute nel comma 1091, articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato reintrodotto nell’ordinamento delle entrate comunali il dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione del settore delle entrate nei Comuni. Ai fini dell’alimentazione del fondo, la norma non definisce il montante su cui calcolare la quota dell’incentivo, ma fa riferimento alla facoltà comunale di “prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento” sia destinato al potenziamento delle attività degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Secondo la nota IFEL del 28 febbraio 2019, il riferimento della norma è ben chiaro nel rivolgersi alla riscossione dell’IMU e della Tari non spontanea, ma indotta da azioni dell’amministrazione. Il “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI” debitamente accertato nel rendiconto, rimanda con chiarezza ai risultati dell’azione positiva dell’amministrazione in materia di recupero dell’evasione. Per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo – secondo IFEL – deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, un aumento di risorse che non si sarebbe raggiunto con il solo adempimento
spontaneo. Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le
riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. In altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell’evasione, rispetto alla situazione in cui l’ente non effettui alcuna attività di controllo. Considerando la ratio della norma, si deve infatti ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero tributario relativi all’IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno (competenza + resisui), indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare complessivo delle “riscossioni sollecitate” realizzate in un determinato anno.

La delibera n. 113/2024 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento alle somme da considerare per l’alimentazione del Fondo incentivi, ha ritenuto che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso di sola competenza di tali entrate accertate, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati… né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)”. A parere di IFEL – si tratta di una interpretazione restrittiva che non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Tale impostazione vincola, infatti, la consistenza del Fondo all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante in modo particolare per quegli enti che negli anni hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni OIV: apertura della Piattaforma per le acquisizioni delle informazioni sugli obblighi di pubblicazione 2024

Anac informa che da oggi 3 giugno 2024 è possibile per gli Organismi Indipendenti di Valutazione – OIV – o per gli organismi con funzioni analoghe, attestare le informazioni sul grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione per l’annualità 2024 con modalità e tempistiche definite nell’Atto del Presidente del 1° giugno 2024.

L’applicazione permette di documentare – mediante specifica scheda – le verifiche, effettuate dall’OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall’Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

L’applicazione permette di estrarre quei documenti utili (attestazione e scheda verifiche) ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

 

La redazione PERK SOLUTION

Interventi di rigenerazione urbana e medie opere: Pagamento di un ulteriore acconto del 20% del contributo

La Direzione Centrale dalla Finanza locale informa che ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 2024, n.56, è stato disposto il pagamento, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20% del contributo concesso a favore dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge n.160/2019 (PNRR_M5C2I2.1_Investimenti in progetti di rigenerazione urbana) per i quali risultava già intervenuta l’aggiudicazione dei lavori.

In particolare, per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, è stato erogato un importo totale pari ad euro 19.212.718,49, in favore di 37 enti finanziati con decreto del 30 dicembre 2021 e 4 aprile 2022.

Nei confronti dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 (medie opere), sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati. In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato:

  • un importo totale pari ad euro 308.290.964,64, in favore di 1169 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021;
  • un importo totale pari ad euro 2.772.070,12, in favore di 70 enti finanziati con decreto del 19 maggio 2023.

Nei confronti degli enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021, del 18 luglio 2022 e del 28 marzo 2023, si fa presente che le erogazioni saranno disposte appena acquisite le necessarie disponibilità di cassa.

Sarà possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, nel corso delle prossime settimane.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio dei ministri: approvato nuovo DDL Semplificazioni e digitalizzazioni

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. L’obiettivo non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest’anno, ma di avere una PA capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative. Perché “non può esserci buona crescita senza buona amministrazione”.

I 35 articoli del disegno di legge contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Missione M1C1-60 del Pnrr, aggiungendosi agli interventi già in vigore dallo scorso anno in numerose materie e alle semplificazioni per le attività artigiane introdotte con il recente Dl Pnrr. Attualmente sono in fase di verifica con la Commissione europea, attraverso le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero per il Pnrr, circa 174 procedure già semplificate.

Si introducono misure per la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo. È prevista la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.

Si interviene sulla circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni consentendo, con una apposita norma, di agevolare il mercato dei beni provenienti da donazioni, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi.

Si interviene in materia di parità scolastica, per una maggiore efficienza nei pagamenti dei contributi alle scuole paritarie, con un meccanismo di verifica ex post della regolarità contributiva e fiscale. Si autorizzano le scuole paritarie ad attivare soltanto una classe terminale collaterale. Il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.

Per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo Statuto dei diritti del contribuente. Nota di approfondimento di IFEL

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui si attua una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali.
Molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all’Amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per Comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali.

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento, contenente utili spunti per il recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento, sui quali il nuovo Statuto incide fortemente.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti

Semplificazioni in vista per le Stazioni Appaltanti. Da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall’1 gennaio scorso, viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale, alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici

La previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.
È quanto si legge nella sentenza n. 119/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 “nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”.
La Corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici.

Di conseguenza, “chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo”, nonché il valore paesistico-ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. La Corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, “si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali” “sotto qualunque prospettiva lo si consideri”: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata.
Conclusivamente, la norma censurata determina una “irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata”.

 

La redazione PERK SOLUTION