Il Fondo incentivi recupero evasione: La nota di aggiornamento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento della lettura della disposizione riguardante il Fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018, alla luce della recente deliberazione 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia, già oggetto di una precedente nota di commento Ifel, precisando in particolare che le attività in corso, come pure i regolamenti approvati dai Comuni, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla recente variante interpretativa recata dalla deliberazione in commento, per le motivazioni addotte dalla Corte dei conti stessa e riportate nella nota allegata.

Con la nota del 28 febbraio 2019 IFEL ha fornito un supporto interpretativo per l’utilizzo delle prescrizioni contenute nel comma 1091, articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato reintrodotto nell’ordinamento delle entrate comunali il dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione del settore delle entrate nei Comuni. Ai fini dell’alimentazione del fondo, la norma non definisce il montante su cui calcolare la quota dell’incentivo, ma fa riferimento alla facoltà comunale di “prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento” sia destinato al potenziamento delle attività degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Secondo la nota IFEL del 28 febbraio 2019, il riferimento della norma è ben chiaro nel rivolgersi alla riscossione dell’IMU e della Tari non spontanea, ma indotta da azioni dell’amministrazione. Il “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI” debitamente accertato nel rendiconto, rimanda con chiarezza ai risultati dell’azione positiva dell’amministrazione in materia di recupero dell’evasione. Per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo – secondo IFEL – deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, un aumento di risorse che non si sarebbe raggiunto con il solo adempimento
spontaneo. Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le
riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. In altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell’evasione, rispetto alla situazione in cui l’ente non effettui alcuna attività di controllo. Considerando la ratio della norma, si deve infatti ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero tributario relativi all’IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno (competenza + resisui), indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare complessivo delle “riscossioni sollecitate” realizzate in un determinato anno.

La delibera n. 113/2024 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento alle somme da considerare per l’alimentazione del Fondo incentivi, ha ritenuto che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso di sola competenza di tali entrate accertate, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati… né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)”. A parere di IFEL – si tratta di una interpretazione restrittiva che non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Tale impostazione vincola, infatti, la consistenza del Fondo all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante in modo particolare per quegli enti che negli anni hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni OIV: apertura della Piattaforma per le acquisizioni delle informazioni sugli obblighi di pubblicazione 2024

Anac informa che da oggi 3 giugno 2024 è possibile per gli Organismi Indipendenti di Valutazione – OIV – o per gli organismi con funzioni analoghe, attestare le informazioni sul grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione per l’annualità 2024 con modalità e tempistiche definite nell’Atto del Presidente del 1° giugno 2024.

L’applicazione permette di documentare – mediante specifica scheda – le verifiche, effettuate dall’OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall’Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

L’applicazione permette di estrarre quei documenti utili (attestazione e scheda verifiche) ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

 

La redazione PERK SOLUTION

Interventi di rigenerazione urbana e medie opere: Pagamento di un ulteriore acconto del 20% del contributo

La Direzione Centrale dalla Finanza locale informa che ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 2024, n.56, è stato disposto il pagamento, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20% del contributo concesso a favore dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge n.160/2019 (PNRR_M5C2I2.1_Investimenti in progetti di rigenerazione urbana) per i quali risultava già intervenuta l’aggiudicazione dei lavori.

In particolare, per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, è stato erogato un importo totale pari ad euro 19.212.718,49, in favore di 37 enti finanziati con decreto del 30 dicembre 2021 e 4 aprile 2022.

Nei confronti dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 (medie opere), sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati. In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato:

  • un importo totale pari ad euro 308.290.964,64, in favore di 1169 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021;
  • un importo totale pari ad euro 2.772.070,12, in favore di 70 enti finanziati con decreto del 19 maggio 2023.

Nei confronti degli enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021, del 18 luglio 2022 e del 28 marzo 2023, si fa presente che le erogazioni saranno disposte appena acquisite le necessarie disponibilità di cassa.

Sarà possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, nel corso delle prossime settimane.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio dei ministri: approvato nuovo DDL Semplificazioni e digitalizzazioni

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. L’obiettivo non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest’anno, ma di avere una PA capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative. Perché “non può esserci buona crescita senza buona amministrazione”.

I 35 articoli del disegno di legge contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Missione M1C1-60 del Pnrr, aggiungendosi agli interventi già in vigore dallo scorso anno in numerose materie e alle semplificazioni per le attività artigiane introdotte con il recente Dl Pnrr. Attualmente sono in fase di verifica con la Commissione europea, attraverso le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero per il Pnrr, circa 174 procedure già semplificate.

Si introducono misure per la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo. È prevista la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.

Si interviene sulla circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni consentendo, con una apposita norma, di agevolare il mercato dei beni provenienti da donazioni, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi.

Si interviene in materia di parità scolastica, per una maggiore efficienza nei pagamenti dei contributi alle scuole paritarie, con un meccanismo di verifica ex post della regolarità contributiva e fiscale. Si autorizzano le scuole paritarie ad attivare soltanto una classe terminale collaterale. Il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.

Per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo Statuto dei diritti del contribuente. Nota di approfondimento di IFEL

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui si attua una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali.
Molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all’Amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per Comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali.

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento, contenente utili spunti per il recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento, sui quali il nuovo Statuto incide fortemente.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti

Semplificazioni in vista per le Stazioni Appaltanti. Da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall’1 gennaio scorso, viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale, alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici

La previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.
È quanto si legge nella sentenza n. 119/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 “nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”.
La Corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici.

Di conseguenza, “chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo”, nonché il valore paesistico-ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. La Corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, “si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali” “sotto qualunque prospettiva lo si consideri”: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata.
Conclusivamente, la norma censurata determina una “irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Vademecum affidamento servizi sociali

Anci ha pubblicato la seconda edizione del “Vademecum sull’affidamento dei Servizi sociali tra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore” realizzato nell’ambito di “Co-progetta – Un’amministrazione condivisa, percorso formativo finanziato del PON Inclusione 2014-2020 e realizzato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali e Anci. 
Il Vademecum, pensato come uno strumento operativo a disposizione degli operatori della pubblica amministrazione ma anche del Terzo settore, descrive gli istituti di riferimento per l’affidamento dei servizi sociali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Codice del Terzo settore provando a denotare i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva di integrazione.

Da un punto di vista metodologico, inoltre, il Vademecum descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del Terzo settore senza indicare possibili preferenze per l’uno o l’altro, ma anzi prova a denotare – in modo originale – i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva non di separatezza , quanto piuttosto di integrazione. In altre parole i due Codici, arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” di cui dispongono le amministrazioni.

La lettura del Vademecum è inoltre agevolata dall’utilizzo di tre colori di riferimento in relazione ai contenuti: blu in relazione agli istituti del Codice dei contratti pubblici; verde per quanto riguarda gli istituti del CTS e infine, l’arancione relativamente alle ipotesi di possibile contatto fra i due codici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Welfare: Nota di lettura ANCI sulla Legge di Bilancio 2023 e proroga assunzioni nel dl “Milleproroghe”

Il Dipartimento Welfare Anci ha predisposto una nota di lettura sulle principali novità in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2023 e nel DL 29 dicembre 2022, n.198 (cd. dl “Milleproroghe”), attualmente in fase di conversione al Senato.
Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 si segnalano in particolare:
– l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza dal 2024, in vista di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, e la contestuale istituzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva», nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione del RdC;
– l’istituzione di un “Fondo per la sperimentazione del Reddito alimentare” (1,5 mln per il 2023 e 2 mln annui dal 2024) nelle Città metropolitane e Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità;
– l’istituzione del “Fondo per le Periferie inclusive” (10 mln per il 2023), destinato ai Comuni sopra i 300.000 abitanti per progetti di inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie.
Inoltre, nel DL 29 dicembre 2022, n.198 (cd. dl “Milleproroghe”), attualmente in fase di conversione, è stata recepita, all’art.1 comma 19, la proposta emendativa di ANCI finalizzata a consentire le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali che abbiano maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione. Tale norma consente di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni dei Servizi Sociali comunali, in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.

DOCUMENTO ANCI AUDIZIONE SENATO MILLEPROROGHE 2023