Accordo Anci-Conai, i nuovi corrispettivi 2024 per la raccolta rifiuti di imballaggio

Il Comitato di verifica ANCI-CONAI ha formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio e il loro conferimento in convenzione ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI CONAI ai Consorzi di filiera. L’incremento dei corrispettivi tiene conto dell’indice NIC 2023/2022 la cui variazione media annua è risultata pari a +5,7%. I nuovi corrispettivi ANCI-CONAI 2024 sono indicati nel presente documento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contenzioso tributario, abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicato n. 13 del 22 gennaio 2024, chiarisce che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.

Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

Si ricorda che è stato pubblicato in G.U. n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario (Vedi news dell’ 8 gennaio 2024).

L’istituto del reclamo-mediazione, strumento deflativo del contenzioso tributario, prevede che il contribuente, prima di avviare un contenzioso, in caso di lite non superiore a 50mila euro (considerando solamente l’importo del tributo, quindi senza interesse e sanzioni), deve necessariamente “tentare” di aprire un dialogo con l’ente impositore. Per questo, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo deve presentare un’istanza di “reclamo” che contenga la richiesta di annullamento dell’atto impugnabile e una proposta di mediazione. La procedura deve concludersi entro 90 giorni, dopodiché il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Validità della notifica via PEC

Quando la cartella di pagamento è notificata via PEC, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica. A tale conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, con sentenza del 15/12/2023 n. 1040, avvalendosi, tra l’altro, della costante giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione.

I giudici anconetani hanno così ribaltato la sentenza di primo grado che negava la valenza di una notificazione effettuata a mezzo PEC poiché non eseguita mediante un soggetto abilitato a eseguire le notifiche. Nel caso di specie, tra l’altro, la notifica aveva raggiunto il suo scopo poiché il contribuente aveva provveduto ad impugnare tempestivamente la cartella che gli era stata notificata tramite pec.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trasmissione delibere di approvazione delle aliquote IMU e delle tariffe TARI per il 2023

Con comunicato del 12 gennaio 2024, il Dipartimento delle finanze rammenta che, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
È precisato che tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Con esclusivo riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Tari e fabbisogni standard: pubblicato l’aggiornamento delle linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”, predisposte in collaborazione con Ifel e Sose per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l’anno 2024.

Le linee guida forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2023 e approvato dalla CTFS in data 23 ottobre 2023.

Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio. Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’”intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.

Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata;
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti;
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali;
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, in particolare, la gestione associata del servizio mostra mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta;
  • i fattori di contesto del comune;
  • le economie/diseconomie di scala;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;
  • il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento strumento di simulazione addizionale comunale IRPEF

Il Dipartimento delle finanze rende noto che è stato aggiornato lo strumento di simulazione dell’addizionale comunale IRPEF, utile per la simulazione dell’anno d’imposta 2024.

Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all’Area riservata del Portale, di simulare l’impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

Portale del federalismo fiscale

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il Dlgs n. 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario

Pubblicato in G.U. n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

Le norme in questione hanno come fine principale la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione; la riforma della giustizia tributaria si inserisce, infatti, nell’alveo delle riforme di sistema che lo Stato italiano ha inteso attuare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione dell’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, il Governo ha definito con la Commissione europea l’obiettivo di realizzare una riforma dell’intero sistema della giustizia tributaria, focalizzandosi in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione.

In particolare, il decreto disciplina la facoltà di notifica, in via telematica, dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale. In tema di testimonianza scritta, viene previsto che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.

Si interviene sulla disciplina dell’assistenza tecnica del difensore, prevedendo:
– la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico al difensore;
– il deposito telematico, da parte del difensore, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo;
– le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto.

Per garantire una maggiore effettività della tutela, il Dlgs in argomento implementa il litisconsorzio nei casi di vizi della notificazione, eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.

In materia di spese del giudizio, viene esclusa l’applicazione della disposizione che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio. Viene prevista un’ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio, per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio. È inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

In materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, è previsto:
– l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria;
– che nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi (secondo quanto già previsto dal testo vigente) al quale spetta informarne gli altri (obbligo introdotto dalla modifica in commento);
– il rafforzamento dell’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse, con conseguente abrogazione delle disposizioni relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
– la previsione per cui la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Si  dispone, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:
– il comma 2-septies dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che prevede la maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione;
– l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;
– il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di partecipazione alle udienze tributarie. Tale abrogazione è conseguente alla introduzione della medesima disciplina dell’udienza a distanza, “a regime”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Lotta all’evasione e competenze delle regioni

In materia di attività di recupero fiscale per i tributi propri derivati è esclusa la possibilità di intervento legislativo delle regioni, poiché allo Stato spetta, in rispetto dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, una competenza legislativa esclusiva. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza del 23/11/2023 n. 206,  dichiarando illegittima la Legge di stabilità 2023 della regione Veneto nella parte in cui assimila alla attività di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 68 del 2011 di recupero dei tributi propri derivati anche il ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale, per interferenza della competenza legislativa esclusiva statale, disciplinata dall’art. 117, comma 2, lettera e).

La questione ha ad oggetto non la spettanza alla Regione Veneto del gettito relativo all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF maturato nel suo territorio e destinato al finanziamento del SSN – circostanza che non è contestata dallo Stato – ma l’impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso, cui il contribuente abbia deciso di aderire ex art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi confronti di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. L’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF, disciplinate dal d.lgs. n. 446 del 1997, sono definite tributi regionali propri derivati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 42 del 2009. Si tratta di imposte istituite da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost, con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale (sentenze n. 274 e n. 76 del 2020, n. 128 del 2019, n. 177 del 2014, n. 121 del 2013 e n. 32 del 2012). L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilisce che, in riferimento ai «tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali», è assicurata alle regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale.

L’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l’assenza «di atti di liquidazione e accertamento» (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.

La nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012).

Ne consegue che l’impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla «attività di recupero fiscale» (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato.

La Consulta auspica, infine, che il legislatore adotti un intervento sistematico e ponderato nel campo tributario. Ciò al fine di conferire alle Regioni un’autonomia finanziaria effettiva con riguardo alle competenze di cui sono titolari, specialmente per quanto concerne la partecipazione nella lotta all’evasione fiscale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è dovuto il versamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente

Con comunicato stampa n. 81 del 12 dicembre 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel ricordare che entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo IMU, fa presente che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU alloggi IACP

L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 5782 del 20/10/2023, respingendo l’appello dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta. Nel caso specifico, i giudici campani non hanno riconosciuto il diritto all’esenzione all’IACP per gli alloggi da quest’ultimo concessi in locazione, in considerazione del carattere economico dell’attività da loro svolta,  differente dalla funzione assistenziale degli alloggi sociali.

Peraltro tale principio è già sancito da costante giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8964/2022; Cass., n. 34601/2019) la quale ha chiarito che l’esenzione opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro; occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Tali, certamente, non possono ritenersi le locazioni concesse a terzi dietro corrispettivo e, infatti, i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso» (v. Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601; v., altresì, Cass., 4 dicembre 2003, n. 18549).

Dal momento, quindi, che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente l’IACP è stato ritenuto soggetto passibile di tributo.

L’alloggio sociale, difatti, per sua natura ha quale unico scopo la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Una funzione quella degli alloggi IACP che può, ma non deve, coincidere totalmente con quella svolta dagli alloggi sociali; pertanto, non si potranno ritenere assimilabili né esenti dal pagamento del tributo.

La redazione PERK SOLUTION