Riapertura termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021

È stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 29 novembre 2024, recante: Riapertura dei termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.

I termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, saranno nuovamente aperti dal 2 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024. La modalità di certificazione è presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata “Area certificati (TBEL, altri certificati)”,accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aliquote IMU – Anno 2025, Comunicato del MEF

In considerazione dell’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell’IMU, il MEF, con apposito comunicato, ricorda che, in mancanza dell’elaborazione e della trasmissione dello stesso tramite l’apposita procedura informatica, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Tale conseguenza riguarda anche il caso in cui il Comune abbia stabilito, nel rispetto dei requisiti di cui al menzionato comma 755, l’aliquota dell’IMU oltre la misura massima dell’1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.

È importante evidenziare che il Prospetto deve essere:

  • approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto;
  • trasmesso entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 al Dipartimento delle finanze, accedendo alla funzionalità «Modifica» del Prospetto in bozza che si intende trasmettere, la quale è disponibile nella “Lista prospetti inseriti”. Proseguendo sino alla schermata “Riepilogo prospetto”, è presente l’apposito pulsante «Trasmetti». Sul punto, si vedano le slide 22 e 23 delle “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che si ripubblicano aggiornate.

 

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Componenti perequative tari: apertura del portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla CSEA

Con la Circolare n. 59/2024/RIF, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) comunica che è attivo il portale “DataEntry Rifiuti” attraverso il quale, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le Autorità di sistema portuale, ovvero i soggetti da queste ultime individuati, potranno ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA disposti dall’art. 6 dell’allegato A alla Delibera ARERA 386/2023/R/rif.

Con la suddetta deliberazione Arera ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

  • componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  • componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Entro il termine del 31 gennaio 2025, gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.

Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA entro il 15 marzo dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.

Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori entro il 31 maggio dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.

 

 

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ARERA: Modalità versamento contributo anno 2024

La deliberazione del 24 settembre 2024 n. 382/2024/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 382/2024/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2024 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,19 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
    • aa.       spazzamento e lavaggio delle strade;
    • bb.       raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    • cc.       gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    • dd.       trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
    • ee.       trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
    • ff.        spedizione transfrontaliera

Nella deliberazione n. 382/2024/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2023.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2024 deve essere versato entro il 29 novembre 2024

 Istruzioni tecniche

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 31 gennaio 2025, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 382/2024/A, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

Altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario di cui in precedenza, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagpPA accedendo all’apposita pagina internet dell’Autorità tramite il seguente link Piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2024 ENERGIA” ovvero “Contributo ARERA 2024 IDRICO” ovvero “Contributo ARERA 2024 RIFIUTI” secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 1 della deliberazione 382/2024/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un’unica dichiarazione.

Per informazioni e chiarimenti si prega visitare la determinazione 91/DAGR/2024 del 23 ottobre 2024 oppure è possibile contattare l’Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: contributo@arera.it (Fonte Arera).

 

 

Apertura piattaforma informatica per l’elaborazione del Prospetto IMU – Anno 2025

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.

Si ricorda che all’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023. In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

Allegati:

Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU

 

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Corte Costituzionale, Imu sugli immobili strumentali: ribadita la non fondatezza dell’indeducibilità dall’irap

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024, si è nuovamente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all’art. 53 Cost., ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all’IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta.

La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi. La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell’IRAP.

La pronuncia ha anche dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 41 Cost. dalla CGT di Milano; nonché quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia in riferimento all’art. 53 Cost. e, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost, sull’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sull’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sull’adeguamento dei contratti di servizio di gestione dei rifiuti allo schema tipo di ARERA, che si propone di fornire una sintesi dei nuovi obblighi che gravano sugli enti affidanti del servizio di gestione dei rifiuti e sui gestori del servizio, sia esso fornito in forma integrata, o nei singoli servizi che lo compongono.

Con la deliberazione n.385 del 2023, l’ARERA ha diffuso lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, caratterizzato da contenuti minimi essenziali che dovranno essere recepiti sia nei contratti in essere che in quelli nuovi, con il proposito di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore. Lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la sintesi all’interno della quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni regolatorie finora definite dall’Autorità, dalla determinazione dei costi efficienti del servizio (con MTR e MTR-2), fino all’adozione delle regole di trasparenza e qualità tecnica e contrattuale (TQRIF).

La nota Ifel rappresenta la posizione dei Comuni in qualità di enti che affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ordine alle attività che dovranno essere implementate nel rispetto delle nuove prescrizioni regolatorie che discendono dalla delibera n.385 in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le modifiche al processo tributario. Nota di approfondimento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento dei contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, approvato in attuazione della Delega fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111), che all’art. 19 reca i principi e criteri direttivi per gli interventi di riforma del contenzioso tributario.

Con l’intervento attuativo si apportano una serie di modifiche alle disposizioni sul processo tributario disciplinate dal d.lgs. 546/1992, che hanno l’obiettivo di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare, con la previsione dell’impugnazione delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado. Inoltre, il decreto legislativo reca interventi di ampliamento degli istituti di deflazione del contenzioso tributario, come la nuova conciliazione delle vertenze pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Nella nota si analizzano i singoli interventi di modifica, con la relativa indicazione della decorrenza degli effetti, poiché le norme recate dal d.lgs. 220/2023 hanno tre regimi differenziati di entrata in vigore. In particolare, l’art. 4, comma 1, d.lgs. 220/2023 precisa che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 4 gennaio 2024, mentre il comma 2 individua le nuove disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per alcune modifiche, puntualmente elencate nel comma, che si applicano, invece, dal giorno successivo all’entrata in vigore e, quindi, dal 5 gennaio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aliquote IMU: apertura dell’applicazione informatica dalla seconda metà del mese di ottobre 2024

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023.

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023. L’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 è resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

Lo ha reso noto il Ministero dell’economica e finanze, con comunicato del 27 settembre 2024. Dal 1° ottobre 2024, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà, quindi, più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

Si ricorda che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità previste dalla norma.

Allegati:

 

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IMU, le regole per diversificare le aliquote dal 2025

È stato pubblicato in G.U. n. 219 del 18-09-2024 il decreto del MEF del 6 settembre 2024, che sostituisce
l’allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023. I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da
761 a 771 del medesimo articolo.

Nel corso della fase di sperimentazione effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 7 luglio 2023 è emersa l’esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal suddetto decreto 7 luglio 2023. Il Ministero Economia e Finanze ha ritenuto, di conseguenza, di dover procedere alla modifica e all’integrazione delle suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell’allegato A del decreto 7 luglio 2023.

L’articolo 2 del decreto del 6 settembre 2024 precisa che “l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.

Le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) sono:

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • Terreni agricoli;
  • Aree fabbricabili;
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

 

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