Trasporto scolastico, nessun pagamento di corrispettivo per il mancato servizio

Nessun pagamento è dovuto ai gestori del servizio di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 147/2020 in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione pratica dell’art. 92, comma 4/bis della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 109 del DL 34/2020, con riferimento alla corresponsione dell’intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18 maggio 2020 ai gestori del servizio di trasporto scolastico.
I magistrati, dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rilevano che l’art. 92, comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 – legge n. 27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020 – al fine di tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludeva la possibilità per i committenti di operare decurtazione ai corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria. L’efficacia di tale disposizione era, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato. Ne è conseguita l’inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del rilascio della predetta autorizzazione. Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) entrato in vigore il medesimo giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la locuzione “e di trasporto scolastico”, permettendo, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Alla luce di ciò, il predetto comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto nel mondo giuridico, in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione che non risulta, allo stato degli atti, essere intervenuta). In conclusione, secondo i giudici, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto.
Infine, il Collegio evidenzia che il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati. In detti servizi non rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua regolamentazione nell’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo caregiver e Fondo asili nido e scuole dell’infanzia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con apposito comunicato, informa che in sede di Conferenza Unificata è stato espresso il parere favorevole da parte delle regioni, di UPI e dell’ANCI, sul decreto di riparto a favore delle regioni del “Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017.
Il decreto di riparto, che riconosce il valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, prevede che le risorse siano destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

  1. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’articolo 3, del medesimo decreto;
  2. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;
  3. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Complessivamente, le risorse che le regioni destineranno ai comuni e agli ambiti territoriali per gli interventi, ammontano a euro 68.314.662, così suddivisi:
2018 – 20.000.000
2019 – 24.457.899
2020 – 23.856.763.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.
Nella medesima seduta è stata, altresì, raggiunta l’Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, attuativo dell’articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la disciplina del Fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia» per il finanziamento di:

  • progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
  • progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il fondo stanzia complessivamente 2,5 miliardi di euro a partire dall’anno 2021 e sino al 2034. Per il primo quinquennio di interventi (2021-2025), il decreto destina 700 milioni di euro per le finalità previste dalla legge, riservando alle aree svantaggiate il 60% delle risorse e prevedendo un maggiore impegno per gli interventi a favore degli asili nido.
Con successivo decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’istruzione si procederà all’approvazione di un avviso pubblico, destinato ai Comuni, per la presentazione delle istanze progettuali e, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le parti opportunità e la famiglia e il Ministro dell’istruzione saranno individuati i Comuni beneficiari e approvati gli interventi ammessi a finanziamento sui territori.
Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, istituirà quindi, con proprio decreto, una cabina di regia, che prevede la presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti, col compito di monitorare lo stato di realizzazione dei progetti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni, nuovo D.L. approvato in Consiglio dei ministri

Nella seduta del 10 settembre 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
In considerazione della situazione pandemica e del rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il testo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.
Inoltre, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia, si prevede che la maggiore spesa sostenuta dai comuni, rispetto a quella dell’anno 2019, per personale educativo, scolastico e ausiliario con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si computi nel calcolo dei limiti di spesa previsti per le forme di lavoro flessibile dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.
La norma, fortemente voluta dall’Anci, assicura la possibilità di assumere a tempo determinato personale educativo e ausiliario in deroga a un tetto di spesa anacronistico e soprattutto inadeguato a rispondere all’emergenza sanitaria che vede pressoché raddoppiati i numeri di educatrici di asili nido e maestre delle scuole materne. Il tetto, prima di questa deroga, risaliva infatti al 2010 e faceva rientrare anche il personale scolastico nella spesa per le assunzioni a tempo determinato, che non poteva essere superiore a quella sostenuta nel 2009.
“Con questo decreto, vengono accolte quasi tutte le richieste per le quali noi sindaci ci battevamo da mesi – conclude Decaro -. Riguardo alle assunzioni, prosegue il Presidente Anci, riteniamo che il tetto vada del tutto eliminato, a prescindere dalla situazione contingente. Abbiamo cambiato la regola per definirlo con una soglia che ora deriva dal rapporto tra entrate correnti e spesa del personale: che senso ha mantenere ancora un tetto? Per la scuola, invece, ribadiamo che attendiamo l’incremento delle risorse per Comuni, Città metropolitane e Province per l’affitto di immobili o spazi da destinare ad aule o per noleggiare o acquistare strutture modulari temporanee. Sono stati stanziati 70 milioni ma ne servono 300”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Approvate in Conferenza Unificata le Linee guida del trasporto pubblico

Sono state approvate in Conferenza Unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Le linee guida contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata dell’attività scolastica, economica e culturale del Paese.
La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).
Inoltre, per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l’affidamento dei servizi.
Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico.
Le risorse già previste per i mancati introiti delle aziende del Tpl potranno infatti essere utilizzate anche per servizi aggiuntivi.
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80 %, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.
Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili. È in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.
Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati appositi dispenser, anche in maniera graduale a partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani.
Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
Nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa una  autodichiarazione.

Linee guida per il trasporto scolastico

Il DPCM 7 agosto 2020 (G.U n. 198) recante la “proroga delle misure di contenimento Covid-19” efficaci fino al 7 settembre 2020, contiene all’ALLEGATO-16 le linee guida per il trasporto scolastico. Le linee guida definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale.

Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori

  • Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto.
  • Divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.

 Misure specifiche per il trasporto scolastico

  • Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno.
  • Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
  • Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.
  • Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso.
  • Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
  • Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni.
  • Obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
  • Agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili è raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente.
  • La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima.

Deroghe al distanziamento di un metro nei seguenti casi:

  • in caso sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia;
  • consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti;
  • nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa.
  • Il Comune può determinare sulla base delle necessità una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, incremento risorse a sostegno del Trasporto pubblico locale

L’art. 44 del D.L. n. 104/2020, c.d. decreto Agosto, dispone, per l’anno 2020, l’incremento di 400 milioni di euro della dotazione del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza Covid-19. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (14 ottobre 2020). Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. I criteri di ripartizione del Fondo terranno anche conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, l’eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. Si ricorda che il 18 giugno 2020 è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, MIT/MEF, che dispone l’assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati inizialmente, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI chiede modifiche al Codice della strada per il cambiamento della mobilità sostenibile urbana

Utilizzare il DL Semplificazioni per completare il cambiamento della mobilità sostenibile urbana, dando spazio ad otto interventi normativi messi a punto dall’Anci, a partire dall’esperienza di molte città, e da realizzare entro settembre quando riprenderà la mobilità e apriranno le scuole. Questo il senso della lettera aperta che l’Anci e i Comuni italiani hanno inviato ai parlamentari, al Governo e al Ministero Infrastrutture e Trasporti, dopo il mancato inserimento di alcune modifiche del Codice della strada nella conversione del D.L. 34/2020. Le proposte normative proposte da ANCI, necessarie per settembre quando riprenderà più intensa la mobilità e apriranno le scuole, riguardano:

  1. il miglioramento della corsia ciclabile soprattutto dove la geometria delle nostre strade è vincolante e dove incontra le fermate del trasporto pubblico; e la possibilità di usare la casa avanzata anche per la corsia ciclabile alle intersezioni, i luoghi più complessi e meno sicuri;
  2. l’utilizzo condiviso con le biciclette delle corsie preferenziali del trasporto pubblico laddove ci sia larghezza sufficiente per procedere in sicurezza;
  3. l’introduzione del doppio senso ciclabile nelle strade a senso unico per le automobili, che aiuterebbe molto a permettere la circolazione delle bici in sicurezza evitando che nei dedali dei nostri quartieri le biciclette circolino sui marciapiedi o in contromano pericoloso;
  4. l’introduzione della strada ciclabile, con segnaletica verticale e orizzontale, da utilizzarsi ad esempio e soprattutto nei controviali delle città, un modo veloce di mettere in sicurezza lunghi e utilizzatissimi itinerari;
  5. la sicurezza delle strade vicine alle scuole luoghi dove è più necessario limitare la velocità, diminuire o annullare il traffico, promuovere pedonalità e ciclabilità, per aiutare le nuove generazioni;
  6. permettere ai Comuni di realizzare in maniera più rapida e semplice le zone a traffico limitato controllate con telecamere, strumenti efficaci contro traffico e incidenti, ma oggi realizzabili con procedure autorizzative complesse, lunghe e troppo ancora centralizzate;
  7. permettere ai Comuni di installare dispositivi per il controllo di velocità non solo nelle strade extraurbane o di scorrimento, ma soprattutto sulle strade dei quartieri, vicino alle scuole, dove succedono gli incidenti con i pedoni, e lì drasticamente diminuire gli incidenti con feriti, e l’utilizzo lo dimostra: uno di questi dispositivi in strada abbatte del 50-60% gli incidenti con feriti;
  8. permettere ai Comuni di utilizzare più strumenti per combattere la sosta irregolare, soprattutto quella che diviene causa di incidenti e insicurezza stradale come quella sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, nelle intersezioni, sui parcheggi disabili.

Nota Anci: analisi costi-benefici interventi estensione e sviluppo reti distribuzione gas naturale

L’ANCI ha pubblicato un Documento metodologico per l’Analisi Costi-Benefici (ACB) per interventi di estensione e sviluppo delle reti di distribuzione del gas naturale, utile per la predisposizione di tale analisi da parte degli Enti locali, che costituisce un adempimento obbligatorio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, per le gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio in questione.

La Nota – che condivide e sviluppa i principi dell’ARERA di cui all’Appendice 2 della DCO n. 410/2019/R/gas – rappresenta un contributo alle Stazioni Appaltanti ed ai Comuni, circa le possibili modalità applicative dell’Analisi costi-benefici degli interventi e delle condizioni minime di sviluppo delle reti di distribuzione di gas.

 

 

Ciclomobilità, 137,2 mln euro per le ciclovie urbane e messa in sicurezza circolazione ciclistica cittadina

Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che stanzia 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
La ripartizione prevede l’assegnazione di 51,4 milioni per il 2020 e 85,8 milioni per il 2021.
Il provvedimento, in linea con il Decreto Rilancio che introduce gli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19, attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente.
I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti. Un secondo criterio è riferito alla premialità acquisita da tutti quegli Enti che hanno già adottato o approvato un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno.
In coerenza con questi criteri di ripartizione, stabiliti congiuntamente con gli Enti territoriali, nel biennio 2020/2021 alle Regioni del Sud saranno assegnate risorse per 45,9 milioni di euro e alle regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 milioni di euro. A questi importi, si aggiunge un’ulteriore quota di risorse pari a 4,2 milioni di euro, destinata ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria, per consentire la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.
Le risorse indicate rappresentano una solida base di partenza per il settore, sia in vista dell’adozione da parte del Mit del Piano Generale della Mobilità Ciclistica quale strumento principale per la programmazione delle future risorse, sia con riferimento ai “Biciplan”, già redatti o in fase di sviluppo da parte degli Enti territoriali.
Fonte: MIT

Allegati:
RIPARTIZIONE_CICLOVIE_URBANE_tabella_regioni_città.pdf