Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale, anno 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 il DPCM del 23 dicembre 2020 che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. Tale modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. L’accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’Ambiente 188 del 22 settembre 2020, recante “Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del d.lgs.152/2006”.
Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuti, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero. La cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. Il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.
Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.
Per quanto riguarda gli allegati:

  • l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
  • l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il concessionario del servizio di illuminazione votiva è agente contabile

Il concessionario del servizio di illuminazione votiva deve rendere il conto giudiziale, quale agente contabile del Comune limitatamente alle entrate riscosse (tariffe versate dagli utenti) e ai versamenti del canone effettuati nel corso di ciascun esercizio. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, con la sentenza n. 17/2021. Per quanto concerne l’obbligo di depositare il conto, la Sezione rammenta che la Corte Suprema di Cassazione – Sez. Unite Civili – con ordinanza n. 14234 del 2020, ha ritenuto che l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. Le Sezioni Unite hanno sottolineato, altresì, che non è controverso che la società concessionaria riscuota dall’utenza anche la quota di introiti che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi è maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile a norma dell’art. 93 del d.lgs. n. 267 del 2000 e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto pubblico locale: ulteriori risorse per Regioni e Province autonome

Regioni e Province autonome potranno disporre, a titolo di anticipazione, di 195 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, locale e regionale, e di 100 milioni a titolo di compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari dell’anno 2020. A stabilirlo il decreto siglato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. I 195 milioni anticipano del 50% lo stanziamento complessivo di 390 milioni destinati agli enti locali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale necessari a fronteggiare le esigenze di trasporto degli studenti conseguenti all’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid 19 e a fronte della ripresa della didattica in presenza al 50 %. A renderlo possibile un modello organizzativo risultato efficiente grazie alla collaborazione istituzionale e ai tavoli di lavoro del Mit sulla filiera regionale del trasporto pubblico locale. Assegnati anche 100 milioni alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di compensazione dei minori ricavi subiti tra febbraio e dicembre 2020.

Cassazione, non commette peculato il concessionario che non versa le somme dei parcheggi alla PA

Non configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al Comune appaltante, da parte della società incaricata di un servizio di gestione – nel caso in esame quello dei parcheggi a pagamento – della quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato dalla società, in quanto il denaro non corrisposto all’ente pubblico non è qualificabile come “altrui” ab origine rispetto al soggetto obbligato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Penale, Sez. VI, sentenza n. 3764/2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dall’amministratore unico della società aggiudicataria della concessione per la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune, condannato in primo e secondo grado, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di peculato, di cui all’art. 314 cod. pen., per aver trattenuto somme destinate all’ente locale. Per la Cassazione non appare corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui, trattandosi di concessionario esercente un servizio di natura pubblica per conto dell’ente comunale e secondo tariffe da esso stabilite (art. 4 del capitolato), gli introiti conseguenti allo “scassettamento” dei parcometri, quanto alla “percentuale pattuita sulla somma prelevata” nella misura del 30% spettante all’ente (art. 6 del capitolato), costituiscono fin dall’origine pecunia pubblica, che l’ente si riserva in via autoritativa per sé, incaricando l’appaltatore privato della riscossione. Nel caso in esame, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio comunale nei parcometri installati e di proprietà della concessionaria era di diretta pertinenza della società e non del Comune, cui spettava solo una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale, l’omesso versamento nelle casse comunali della quota degli introiti pattuita non manifesta l’appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente fin dall’origine alla P.A. appaltante. Infatti, tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo. Sicché il mancato versamento della quota stabilita sui complessivi introiti del servizio integra solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti della P.A. affidataria, come emerge con chiara evidenza dalla lettura dell’art. 6 del capitolato d’oneri allegato al contratto fra la società e il Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato

Con la deliberazione n. 555/202/R/IDR del 15 dicembre 2020, l’ARERA avvia il procedimento per la determinazione d’ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle distinte casistiche indicate nella deliberazione 580/2019/R/IDR (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3, per gli anni 2020-2023). Nello specifico le tariffe d’ufficio saranno predisposte se:
a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall’Autorità;
b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (J) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
In tali casi, la tariffa calcolata in base all’Allegato A della richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell’ARERA.
Nel provvedimento di avvio della determinazione d’ufficio delle tariffe, è conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, di procedere alla diffida dei gestori che ricadono nelle succitate casistiche nonché per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate. Ciò deve essere fatto però anche tenendo conto di quanto previsto dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/00 relativo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi economici per l’implementazione del sistema Raee, pubblicato l’elenco dei beneficiari

L’ANCI, con apposito comunicato, informa che si sono concluse le valutazioni dalla Commissione Paritetica composta da ANCI, Produttori di AEE, Associazioni delle Aziende di raccolta e Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), istituita per l’identificazione degli assegnatari dei contributi del Bando RAEE pubblicato lo scorso 3 giugno 2020.
Il Bando per l’ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta dei RAEE che potranno beneficiare dello speciale Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14 tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, Produttori di AEE e Aziende della Raccolta (“Fondo 13 Euro/tonnellata premiata” e “Fondo Comunicazione”) è finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei Centri di Raccolta e alla realizzazione di progetti di comunicazione locale e per la raccolta continuativa di RAEE domestici. La dotazione economica complessiva del Bando per il Fondo Infrastrutturazione è pari a € 2.242.871,00, comprensivo degli avanzi dei Bandi precedenti e per il Fondo Comunicazione è di € 228.627,91.
Come previsto ai punti 2, 3, 6 e 7 del Bando, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute, la Commissione Paritetica ha effettuato la valutazione delle stesse e predisposto le graduatorie definitive.
Per l’anno 2020 il Bando premia un totale di 64 progetti su 188 candidature trasmesse, i quali beneficeranno di un contributo economico per l’ammodernamento di Centri di Raccolta esistenti, per la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta e per l’attivazione di progetti di comunicazione locale e di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio.
I Beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere un’apposita Convenzione con il CdC RAEE e trasmetterla entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sui portali di ANCI e CdC RAEE (ovvero entro e non oltre il 25 gennaio 2021).
La Convenzione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it. Non saranno ritenute ammissibili Convenzioni non correttamente compilate o inviate in modalità difformi rispetto alla PEC sopra indicata.
Di seguito sono scaricabili le graduatorie complete suddivise per ciascuna Misura prevista dal Bando.

Misura AMisura BMisura C

Alla Corte di Giustizia Ue la compatibilità comunitaria dell’affidamento del servizio pubblico all’in house che non ha il requisito del controllo analogo

Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, ord., 18 novembre 2020, n. 7161, è rimessa alla Corte di Giustizia la questione se l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui:
a) il concessionario iniziale sia una società affidataria in house sulla base di un controllo analogo pluripartecipato;
b) l’operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara;
c) a seguito dell’operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluri-partecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta (1).
(1) Ad avviso della Sezione non sussiste incompatibilità alla normativa comunitaria se la società che è succeduta è stata selezionata come “operatore economico”, con il quale effettuare l’aggregazione, proprio all’esito di una pubblica gara (il fatto è pacifico in causa), e quindi il risultato ultimo dell’operazione, l’affidamento del servizio, consegue non all’affidamento disposto dall’Amministrazione, ma a monte dalla gara esperita, in modo del tutto coerente con i principi di diritto europeo. Accogliendo questa tesi, nessun illegittimo affidamento diretto si potrebbe configurare.
Si osserva infatti che lo scopo ultimo delle norme del diritto europeo qui rilevanti è quello di promuovere la concorrenza, e che questo risultato nell’affidamento dei servizi pubblici si raggiunge, in termini sostanziali, quando più operatori competono, o possono competere, per assicurarsi il relativo mercato nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dello strumento con il quale ciò avviene. In questi termini, è irrilevante che l’affidamento di un dato servizio avvenga per mezzo di una gara il cui oggetto è quel singolo servizio -isolatamente considerato ovvero assieme ai servizi per gli altri comuni dell’ambito – ovvero avvenga mediante una gara il cui oggetto è l’attribuzione del pacchetto azionario della società che tali servizi svolge, perché in entrambi i casi la concorrenza è garantita. Si sarebbe nella sostanza di fronte ad un fenomeno simile a quello del negozio indiretto, a titolo di esempio come nel caso in cui, invece di cedere un immobile con un contratto di compravendita, si preferisca cedere il pacchetto azionario della società che ne è proprietaria: il risultato economico finale è il medesimo, e quindi è corretto, in linea di principio, che le operazioni siano soggette alla stessa disciplina.
Più in generale la Sezione ha ricordato che in origine l’affidamento in house si fondava sull’art. 113, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo allora vigente, che dava in generale competenza ai Comuni in materia di servizi pubblici di rilevanza economica di proprio interesse. Come è noto, i Comuni sono amministrazione aggiudicatrici, tenute a procedere per mezzo di pubbliche gare; peraltro, la possibilità di affidamento in house, nella specie del servizio di gestione dei rifiuti urbani, esisteva anche se né la direttiva 2014/24/UE né le norme nazionali di recepimento erano state ancora approvate, e ciò sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di codesta Corte che si è citata sopra.
Attualmente, nell’ordinamento nazionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della norma sopravvenuta dell’art. 200, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è gestito dalle Regioni, che vi procedono individuando ambiti territoriali ottimali ed hanno potestà legislativa integrativa al riguardo.
Ciò posto, l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE è stato recepito quasi alla lettera dall’art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma come si è detto si tratta di una norma soltanto ricognitiva di un istituto già esistente la possibilità per gli enti locali di affidare il servizio costituendo a tale scopo una società di capitali a partecipazione pubblica era pacificamente ammessa sulla base dei principi, dato che gli enti locali stessi sono nell’ordinamento nazionale persone giuridiche con piena capacità, e quindi titolari anche della capacità di costituire enti del tipo descritto.
Attualmente, dispone in modo espresso il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che in particolare all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), definisce il controllo analogo e il controllo analogo congiunto di cui si è detto in termini conformi a quanto previsto dall’art. 12 della direttiva 2014/24/UE. Anche in questo caso, però, si tratta di norme ricognitive, e non innovative.
Il fenomeno delle partecipazioni sociali da parte di enti pubblici è stato di recente disciplinato dal legislatore nazionale, essenzialmente allo scopo di contenere la spesa pubblica, nel senso di imporne una riorganizzazione e quindi di limitarlo. In particolare, i citati commi 611 e 612 dell’art. 1, l. 23 dicembre 2014, n. 190 prevedono che gli enti locali svolgano “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse” entro un dato termine, tenendo conto di una serie di criteri indicati in modo espresso, uno dei quali è la “aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arera, versamento contributo anno 2020

Con determinazione n. 73/DAGR/2020 del 16 novembre il Vice direttore della Direzione Affari generali e risorse dell’Autorità di Regolazione per l’Energia e Ambiente, ha definito le “Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2020” nei termini di cui all’Allegato A.
Entro la data del 15 dicembre 2020 tutti i soggetti obbligati ed operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti dovranno procedere al versamento del contributo. L’invio, tramite il sistema informativo di comunicazione dell’Arera, dei dati relativi alla contribuzione è fissato al 15 febbraio 2021.
L’obbligo di versamento è imposto:

  • dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, e dei gas diversi da gas naturale;
  • dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, per i soggetti operanti nel settore idrico;
  • dall’articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti.

Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch’essi all’obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell’Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 358/2020/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.
I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Tali enti dovranno comunque procedere alla presentazione della dichiarazione – comunicazione on line, laddove dovranno indicare il valore dei ricavi riconducibile alla componente denominata CARC, con l’aggiunta eventuale di quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade.
L’aliquota del contributo per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti è fissata allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION