Cassazione, non commette peculato il concessionario che non versa le somme dei parcheggi alla PA

Non configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al Comune appaltante, da parte della società incaricata di un servizio di gestione – nel caso in esame quello dei parcheggi a pagamento – della quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato dalla società, in quanto il denaro non corrisposto all’ente pubblico non è qualificabile come “altrui” ab origine rispetto al soggetto obbligato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Penale, Sez. VI, sentenza n. 3764/2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dall’amministratore unico della società aggiudicataria della concessione per la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune, condannato in primo e secondo grado, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di peculato, di cui all’art. 314 cod. pen., per aver trattenuto somme destinate all’ente locale. Per la Cassazione non appare corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui, trattandosi di concessionario esercente un servizio di natura pubblica per conto dell’ente comunale e secondo tariffe da esso stabilite (art. 4 del capitolato), gli introiti conseguenti allo “scassettamento” dei parcometri, quanto alla “percentuale pattuita sulla somma prelevata” nella misura del 30% spettante all’ente (art. 6 del capitolato), costituiscono fin dall’origine pecunia pubblica, che l’ente si riserva in via autoritativa per sé, incaricando l’appaltatore privato della riscossione. Nel caso in esame, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio comunale nei parcometri installati e di proprietà della concessionaria era di diretta pertinenza della società e non del Comune, cui spettava solo una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale, l’omesso versamento nelle casse comunali della quota degli introiti pattuita non manifesta l’appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente fin dall’origine alla P.A. appaltante. Infatti, tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo. Sicché il mancato versamento della quota stabilita sui complessivi introiti del servizio integra solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti della P.A. affidataria, come emerge con chiara evidenza dalla lettura dell’art. 6 del capitolato d’oneri allegato al contratto fra la società e il Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato

Con la deliberazione n. 555/202/R/IDR del 15 dicembre 2020, l’ARERA avvia il procedimento per la determinazione d’ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle distinte casistiche indicate nella deliberazione 580/2019/R/IDR (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3, per gli anni 2020-2023). Nello specifico le tariffe d’ufficio saranno predisposte se:
a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall’Autorità;
b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (J) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
In tali casi, la tariffa calcolata in base all’Allegato A della richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell’ARERA.
Nel provvedimento di avvio della determinazione d’ufficio delle tariffe, è conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, di procedere alla diffida dei gestori che ricadono nelle succitate casistiche nonché per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate. Ciò deve essere fatto però anche tenendo conto di quanto previsto dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/00 relativo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi economici per l’implementazione del sistema Raee, pubblicato l’elenco dei beneficiari

L’ANCI, con apposito comunicato, informa che si sono concluse le valutazioni dalla Commissione Paritetica composta da ANCI, Produttori di AEE, Associazioni delle Aziende di raccolta e Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), istituita per l’identificazione degli assegnatari dei contributi del Bando RAEE pubblicato lo scorso 3 giugno 2020.
Il Bando per l’ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta dei RAEE che potranno beneficiare dello speciale Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14 tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, Produttori di AEE e Aziende della Raccolta (“Fondo 13 Euro/tonnellata premiata” e “Fondo Comunicazione”) è finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei Centri di Raccolta e alla realizzazione di progetti di comunicazione locale e per la raccolta continuativa di RAEE domestici. La dotazione economica complessiva del Bando per il Fondo Infrastrutturazione è pari a € 2.242.871,00, comprensivo degli avanzi dei Bandi precedenti e per il Fondo Comunicazione è di € 228.627,91.
Come previsto ai punti 2, 3, 6 e 7 del Bando, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute, la Commissione Paritetica ha effettuato la valutazione delle stesse e predisposto le graduatorie definitive.
Per l’anno 2020 il Bando premia un totale di 64 progetti su 188 candidature trasmesse, i quali beneficeranno di un contributo economico per l’ammodernamento di Centri di Raccolta esistenti, per la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta e per l’attivazione di progetti di comunicazione locale e di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio.
I Beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere un’apposita Convenzione con il CdC RAEE e trasmetterla entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sui portali di ANCI e CdC RAEE (ovvero entro e non oltre il 25 gennaio 2021).
La Convenzione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it. Non saranno ritenute ammissibili Convenzioni non correttamente compilate o inviate in modalità difformi rispetto alla PEC sopra indicata.
Di seguito sono scaricabili le graduatorie complete suddivise per ciascuna Misura prevista dal Bando.

Misura AMisura BMisura C

Alla Corte di Giustizia Ue la compatibilità comunitaria dell’affidamento del servizio pubblico all’in house che non ha il requisito del controllo analogo

Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, ord., 18 novembre 2020, n. 7161, è rimessa alla Corte di Giustizia la questione se l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui:
a) il concessionario iniziale sia una società affidataria in house sulla base di un controllo analogo pluripartecipato;
b) l’operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara;
c) a seguito dell’operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluri-partecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta (1).
(1) Ad avviso della Sezione non sussiste incompatibilità alla normativa comunitaria se la società che è succeduta è stata selezionata come “operatore economico”, con il quale effettuare l’aggregazione, proprio all’esito di una pubblica gara (il fatto è pacifico in causa), e quindi il risultato ultimo dell’operazione, l’affidamento del servizio, consegue non all’affidamento disposto dall’Amministrazione, ma a monte dalla gara esperita, in modo del tutto coerente con i principi di diritto europeo. Accogliendo questa tesi, nessun illegittimo affidamento diretto si potrebbe configurare.
Si osserva infatti che lo scopo ultimo delle norme del diritto europeo qui rilevanti è quello di promuovere la concorrenza, e che questo risultato nell’affidamento dei servizi pubblici si raggiunge, in termini sostanziali, quando più operatori competono, o possono competere, per assicurarsi il relativo mercato nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dello strumento con il quale ciò avviene. In questi termini, è irrilevante che l’affidamento di un dato servizio avvenga per mezzo di una gara il cui oggetto è quel singolo servizio -isolatamente considerato ovvero assieme ai servizi per gli altri comuni dell’ambito – ovvero avvenga mediante una gara il cui oggetto è l’attribuzione del pacchetto azionario della società che tali servizi svolge, perché in entrambi i casi la concorrenza è garantita. Si sarebbe nella sostanza di fronte ad un fenomeno simile a quello del negozio indiretto, a titolo di esempio come nel caso in cui, invece di cedere un immobile con un contratto di compravendita, si preferisca cedere il pacchetto azionario della società che ne è proprietaria: il risultato economico finale è il medesimo, e quindi è corretto, in linea di principio, che le operazioni siano soggette alla stessa disciplina.
Più in generale la Sezione ha ricordato che in origine l’affidamento in house si fondava sull’art. 113, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo allora vigente, che dava in generale competenza ai Comuni in materia di servizi pubblici di rilevanza economica di proprio interesse. Come è noto, i Comuni sono amministrazione aggiudicatrici, tenute a procedere per mezzo di pubbliche gare; peraltro, la possibilità di affidamento in house, nella specie del servizio di gestione dei rifiuti urbani, esisteva anche se né la direttiva 2014/24/UE né le norme nazionali di recepimento erano state ancora approvate, e ciò sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di codesta Corte che si è citata sopra.
Attualmente, nell’ordinamento nazionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della norma sopravvenuta dell’art. 200, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è gestito dalle Regioni, che vi procedono individuando ambiti territoriali ottimali ed hanno potestà legislativa integrativa al riguardo.
Ciò posto, l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE è stato recepito quasi alla lettera dall’art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma come si è detto si tratta di una norma soltanto ricognitiva di un istituto già esistente la possibilità per gli enti locali di affidare il servizio costituendo a tale scopo una società di capitali a partecipazione pubblica era pacificamente ammessa sulla base dei principi, dato che gli enti locali stessi sono nell’ordinamento nazionale persone giuridiche con piena capacità, e quindi titolari anche della capacità di costituire enti del tipo descritto.
Attualmente, dispone in modo espresso il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che in particolare all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), definisce il controllo analogo e il controllo analogo congiunto di cui si è detto in termini conformi a quanto previsto dall’art. 12 della direttiva 2014/24/UE. Anche in questo caso, però, si tratta di norme ricognitive, e non innovative.
Il fenomeno delle partecipazioni sociali da parte di enti pubblici è stato di recente disciplinato dal legislatore nazionale, essenzialmente allo scopo di contenere la spesa pubblica, nel senso di imporne una riorganizzazione e quindi di limitarlo. In particolare, i citati commi 611 e 612 dell’art. 1, l. 23 dicembre 2014, n. 190 prevedono che gli enti locali svolgano “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse” entro un dato termine, tenendo conto di una serie di criteri indicati in modo espresso, uno dei quali è la “aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arera, versamento contributo anno 2020

Con determinazione n. 73/DAGR/2020 del 16 novembre il Vice direttore della Direzione Affari generali e risorse dell’Autorità di Regolazione per l’Energia e Ambiente, ha definito le “Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2020” nei termini di cui all’Allegato A.
Entro la data del 15 dicembre 2020 tutti i soggetti obbligati ed operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti dovranno procedere al versamento del contributo. L’invio, tramite il sistema informativo di comunicazione dell’Arera, dei dati relativi alla contribuzione è fissato al 15 febbraio 2021.
L’obbligo di versamento è imposto:

  • dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, e dei gas diversi da gas naturale;
  • dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, per i soggetti operanti nel settore idrico;
  • dall’articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti.

Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch’essi all’obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell’Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 358/2020/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.
I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Tali enti dovranno comunque procedere alla presentazione della dichiarazione – comunicazione on line, laddove dovranno indicare il valore dei ricavi riconducibile alla componente denominata CARC, con l’aggiunta eventuale di quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade.
L’aliquota del contributo per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti è fissata allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto scolastico, nessun pagamento di corrispettivo per il mancato servizio

Nessun pagamento è dovuto ai gestori del servizio di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 147/2020 in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione pratica dell’art. 92, comma 4/bis della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 109 del DL 34/2020, con riferimento alla corresponsione dell’intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18 maggio 2020 ai gestori del servizio di trasporto scolastico.
I magistrati, dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rilevano che l’art. 92, comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 – legge n. 27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020 – al fine di tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludeva la possibilità per i committenti di operare decurtazione ai corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria. L’efficacia di tale disposizione era, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato. Ne è conseguita l’inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del rilascio della predetta autorizzazione. Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) entrato in vigore il medesimo giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la locuzione “e di trasporto scolastico”, permettendo, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Alla luce di ciò, il predetto comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto nel mondo giuridico, in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione che non risulta, allo stato degli atti, essere intervenuta). In conclusione, secondo i giudici, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto.
Infine, il Collegio evidenzia che il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati. In detti servizi non rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua regolamentazione nell’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo caregiver e Fondo asili nido e scuole dell’infanzia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con apposito comunicato, informa che in sede di Conferenza Unificata è stato espresso il parere favorevole da parte delle regioni, di UPI e dell’ANCI, sul decreto di riparto a favore delle regioni del “Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017.
Il decreto di riparto, che riconosce il valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, prevede che le risorse siano destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

  1. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’articolo 3, del medesimo decreto;
  2. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;
  3. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Complessivamente, le risorse che le regioni destineranno ai comuni e agli ambiti territoriali per gli interventi, ammontano a euro 68.314.662, così suddivisi:
2018 – 20.000.000
2019 – 24.457.899
2020 – 23.856.763.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.
Nella medesima seduta è stata, altresì, raggiunta l’Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, attuativo dell’articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la disciplina del Fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia» per il finanziamento di:

  • progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
  • progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il fondo stanzia complessivamente 2,5 miliardi di euro a partire dall’anno 2021 e sino al 2034. Per il primo quinquennio di interventi (2021-2025), il decreto destina 700 milioni di euro per le finalità previste dalla legge, riservando alle aree svantaggiate il 60% delle risorse e prevedendo un maggiore impegno per gli interventi a favore degli asili nido.
Con successivo decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’istruzione si procederà all’approvazione di un avviso pubblico, destinato ai Comuni, per la presentazione delle istanze progettuali e, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le parti opportunità e la famiglia e il Ministro dell’istruzione saranno individuati i Comuni beneficiari e approvati gli interventi ammessi a finanziamento sui territori.
Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, istituirà quindi, con proprio decreto, una cabina di regia, che prevede la presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti, col compito di monitorare lo stato di realizzazione dei progetti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni, nuovo D.L. approvato in Consiglio dei ministri

Nella seduta del 10 settembre 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
In considerazione della situazione pandemica e del rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il testo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.
Inoltre, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia, si prevede che la maggiore spesa sostenuta dai comuni, rispetto a quella dell’anno 2019, per personale educativo, scolastico e ausiliario con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si computi nel calcolo dei limiti di spesa previsti per le forme di lavoro flessibile dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.
La norma, fortemente voluta dall’Anci, assicura la possibilità di assumere a tempo determinato personale educativo e ausiliario in deroga a un tetto di spesa anacronistico e soprattutto inadeguato a rispondere all’emergenza sanitaria che vede pressoché raddoppiati i numeri di educatrici di asili nido e maestre delle scuole materne. Il tetto, prima di questa deroga, risaliva infatti al 2010 e faceva rientrare anche il personale scolastico nella spesa per le assunzioni a tempo determinato, che non poteva essere superiore a quella sostenuta nel 2009.
“Con questo decreto, vengono accolte quasi tutte le richieste per le quali noi sindaci ci battevamo da mesi – conclude Decaro -. Riguardo alle assunzioni, prosegue il Presidente Anci, riteniamo che il tetto vada del tutto eliminato, a prescindere dalla situazione contingente. Abbiamo cambiato la regola per definirlo con una soglia che ora deriva dal rapporto tra entrate correnti e spesa del personale: che senso ha mantenere ancora un tetto? Per la scuola, invece, ribadiamo che attendiamo l’incremento delle risorse per Comuni, Città metropolitane e Province per l’affitto di immobili o spazi da destinare ad aule o per noleggiare o acquistare strutture modulari temporanee. Sono stati stanziati 70 milioni ma ne servono 300”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Approvate in Conferenza Unificata le Linee guida del trasporto pubblico

Sono state approvate in Conferenza Unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Le linee guida contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata dell’attività scolastica, economica e culturale del Paese.
La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).
Inoltre, per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l’affidamento dei servizi.
Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico.
Le risorse già previste per i mancati introiti delle aziende del Tpl potranno infatti essere utilizzate anche per servizi aggiuntivi.
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80 %, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.
Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili. È in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.
Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati appositi dispenser, anche in maniera graduale a partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani.
Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
Nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa una  autodichiarazione.